DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2007/826/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica moldova un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare.
L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.
È opportuno approvare l’accordo.
L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha comunicato la propria intenzione di prendere parte all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 22, paragrafo 2, dell’accordo2.
Art. 3
La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo.
Art. 4
La posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell’accordo è assunta dalla Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. PINHO