DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 novembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova (2007/827/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica moldova un accordo di facilitazione del rilascio dei visti.
L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 10 ottobre 2007, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, in conformità di una decisione del Consiglio adottata il 9 ottobre 2007.
È opportuno approvare l’accordo.
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo, che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.
In conformità del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non ne sono vincolati né sono soggetti alla sua applicazione.
In conformità del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è vincolata né è soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica moldova è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione1.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 1, dell’accordo2.
Art. 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell’articolo 12 dell’accordo.
Art. 4
A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto di esperti per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 12, paragrafo 4, dell’accordo è la Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. PINHO