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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo di riammissione fra la Comunità europea e l’Ucraina (2007/839/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo di riammissione con l’Ucraina.

L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 12 giugno 2007.

È opportuno approvare l’accordo.

L’accordo istituisce un comitato misto di riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e fatto salvo l’articolo 4 di detto protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né soggetta alla sua applicazione,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo di riammissione tra la Comunità europea e l’Ucraina è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all’articolo 20, paragrafo 2, dell’accordo2.

Art. 3

La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di riammissione istituito dall’articolo 15 dell’accordo.

Art. 4

La posizione della Comunità nel comitato misto di riammissione per quanto riguarda l’adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 15, paragrafo 5 dell’accordo è decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. LINO