DECISIONE DEL CONSIGLIO del 29 novembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’Ucraina (2007/840/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punti i) e ii), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con l’Ucraina un accordo che facilita il rilascio dei visti.
L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il 18 giugno 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, a norma di una decisione del Consiglio adottata il 12 giugno 2007.
È opportuno approvare l'accordo.
L’accordo istituisce un comitato misto di gestione dell’accordo che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso.
A norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda e del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda non partecipano all’adozione della presente decisione e non sono da essa vincolati né soggetti alla sua applicazione.
A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e l’Ucraina è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 14, paragrafo 1, dell'accordo2.
Art. 3
La Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto di esperti istituito ai sensi dell'articolo 12 dell'accordo.
Art. 4
La posizione della Comunità nel comitato misto di esperti per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo viene decisa dalla Commissione previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio.
Art. 5
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2007. Per il Consiglio Il presidente M. LINO