DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 (2007/854/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.
A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.
L’accordo di pesca esistente tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca venga applicato nei tempi più brevi. A questo fine, le parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 16 giugno 2007, del protocollo allegato al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.
È interesse della Comunità approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.
Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 è approvato a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla sua conclusione. I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, del suo protocollo e dei suoi allegati sono acclusi alla presente decisione.
Art. 2
1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:
a) pesca di gamberetti:
Spagna 1 421 TSL Italia 1 776 TSL Grecia 137 TSL Portogallo 1 066 TSL b) pesca di pesci/cefalopodi:
Spagna 3 143 TSL Italia 786 TSL Grecia 471 TSL c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:
Spagna 10 unità Francia 9 unità Portogallo 4 unità d) tonniere con lenze e canne:
Spagna 10 unità Francia 4 unità
2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.
Art. 3
Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare1.
Art. 4
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. TEIXEIRA DOS SANTOS