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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2007 relativa alla conclusione dell’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 (2007/854/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

La Comunità ha negoziato con la Repubblica di Guinea-Bissau un nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca che conferisce alle navi comunitarie possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione, in materia di pesca, della Guinea-Bissau.

A seguito di tali negoziati, il 23 maggio 2007 è stato siglato un accordo di partenariato nel settore della pesca.

L’accordo di pesca esistente tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Guinea-Bissau è abrogato e sostituito dal nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

Per garantire la prosecuzione delle attività di pesca da parte delle navi della Comunità, è indispensabile che il nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca venga applicato nei tempi più brevi. A questo fine, le parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l’applicazione provvisoria, a decorrere dal 16 giugno 2007, del protocollo allegato al nuovo accordo di partenariato nel settore della pesca.

È interesse della Comunità approvare l’accordo in forma di scambio di lettere.

Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo in forma di scambio di lettere sull’applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica di Guinea-Bissau per il periodo dal 16 giugno 2007 al 15 giugno 2011 è approvato a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio in merito alla sua conclusione. I testi dell’accordo in forma di scambio di lettere, dell’accordo di partenariato nel settore della pesca, del suo protocollo e dei suoi allegati sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

1. Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

  1. a) pesca di gamberetti:

    Spagna1 421TSL
    Italia1 776TSL
    Grecia137TSL
    Portogallo1 066TSL
  2. b) pesca di pesci/cefalopodi:

    Spagna3 143TSL
    Italia786TSL
    Grecia471TSL
  3. c) navi tonniere con reti a circuizione e pescherecci con palangari di superficie:

    Spagna10unità
    Francia9unità
    Portogallo4unità
  4. d) tonniere con lenze e canne:

    Spagna10unità
    Francia4unità

2. Se le domande di licenza degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

Art. 3

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito dell’accordo di cui all’articolo 1 notificano alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca della Guinea-Bissau, secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare1.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 4 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. TEIXEIRA DOS SANTOS