Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2007 relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (2008/39/GAI)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (di seguito «atto di adesione»), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La convenzione stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali2 (di seguito «convenzione») è stata firmata a Bruxelles il 18 dicembre 1997 ed entrerà in vigore novanta giorni dopo la notifica da parte dello Stato, membro dell’Unione europea al momento dell’adozione da parte del Consiglio dell’atto che stabilisce la convenzione, che procede per ultimo a questa formalità.
In conformità dell’articolo 32, paragrafo 4, della convenzione, sino alla sua entrata in vigore ciascuno Stato membro può dichiarare, nel momento in cui procede alla notifica di cui all’articolo 32, paragrafo 2, o in qualsiasi altro momento successivo, che la convenzione si applica, per quanto lo concerne, nelle sue relazioni con gli Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione.
A seguito dell’adesione all’Unione europea, la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno depositato i rispettivi strumenti di adesione alla convenzione.
L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione prevede che la Bulgaria e la Romania aderiscano alle convenzioni e ai protocolli conclusi fra gli Stati membri ed elencati nell’allegato I dell’atto stesso, tra cui la convenzione sulla mutua assistenza e sulla cooperazione fra amministrazioni doganali. Tali convenzioni e protocolli entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio.
In conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, dell’atto di adesione, il Consiglio apporta alle convenzioni e ai protocolli tutti gli adattamenti resisi necessari a motivo dell’adesione,
DECIDE:
Art. 1
L’articolo 31, paragrafo 1, della convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali è sostituito dal seguente: «1. La presente convenzione si applica ai territori degli Stati membri rientranti nel territorio doganale della Comunità compresi, per la Repubblica federale di Germania, l’isola di Helgoland, il territorio di Büsingen (nel quadro e a norma del trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione svizzera sull’inclusione di Büsingen am Hochrhein nel territorio doganale della Confederazione svizzera o nella versione attuale) e, per la Repubblica italiana, i comuni di Livigno e Campione d’Italia, e alle acque territoriali, alle acque marittime interne e allo spazio aereo appartenenti ai territori degli Stati membri.»
Art. 2
La convenzione come modificata dalla presente decisione entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore la convenzione, fatto salvo il suo articolo 32, paragrafo 4.
Art. 3
I testi della convenzione redatti in lingua bulgara e in lingua rumena3 fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi della convenzione.
Art. 4
Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente A. Costa