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Decisione del Consiglio del 6 dicembre 2007 relativa all’adesione della Bulgaria e della Romania alla convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, al protocollo del 27 settembre 1996, al protocollo del 29 novembre 1996, e al secondo protocollo del 19 giugno 1997 (2008/40/GAI)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La convenzione, elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee2 (in seguito denominata «la convenzione») è stata stipulata a Bruxelles il 26 luglio 1995 ed è entrata in vigore il 17 ottobre 2002.

Hanno integrato la convenzione il protocollo, elaborato in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee3 (in seguito denominato «il protocollo del 27 settembre 1996»), che è stato stipulato a Bruxelles il 27 settembre 1996, e il protocollo, elaborato in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, concernente l’interpretazione, in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee4 (in seguito denominato «il protocollo del 29 novembre 1996») che è stato stipulato a Bruxelles il 29 novembre 1996. Entrambi i protocolli sono entrati in vigore il 17 ottobre 2002.

Ha da ultimo integrato la convenzione il secondo protocollo, elaborato in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea, della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee5 (in seguito denominato «il secondo protocollo del 19 giugno 1997»), che è stato stipulato a Bruxelles il 19 giugno 1997, ma che non è ancora entrato in vigore.

L’articolo 3, paragrafo 3, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che la Bulgaria e la Romania aderiscono alle convenzioni e ai protocolli elencati nell’allegato I dell’atto stesso, i quali includono tra l’altro la convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996, il protocollo del 29 novembre 1996 e il secondo protocollo del 19 giugno 1997. Le convenzioni e i protocolli elencati nell’allegato I dell’atto di adesione del 2005 devono entrare in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data stabilita dal Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I testi della convenzione, del protocollo del 27 settembre 1996, del protocollo del 29 novembre 1996 e del secondo protocollo del 19 giugno 1997, redatti in lingua bulgara e in lingua rumena6 fanno fede alle stesse condizioni degli altri testi di quella convenzione e di quei protocolli.

Art. 2

1. La convenzione, il protocollo del 27 settembre 1996 e il protocollo del 29 novembre 1996 entrano in vigore per la Bulgaria e la Romania il primo giorno del primo mese successivo alla data di adozione della presente decisione, purché non siano già entrati in vigore per i due paesi prima di quella data.

2. Il secondo protocollo del 19 giugno 1997 entra in vigore per la Bulgaria e la Romania alla data in cui entra in vigore per lo Stato, membro dell’Unione europea alla data dell’adozione da parte del Consiglio dell’atto che stabilisce il protocollo7, che procede per ultimo alla formalità della notifica di cui all’articolo 16, paragrafo 2.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente A. Costa