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Decisione del Consiglio del 13 dicembre 2007 relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1o aprile 2017, dall'altro (2009/857/CE)

Testo vigente

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata, quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014, al sistema di voto previsto agli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1o novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto protocollo.

Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

Sezione 1. DISPOSIZIONI APPLICABILI TRA IL 1o NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017

Art. 1

Tra il 1o novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

  1. a) almeno i tre quarti della popolazione; o

  2. b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell’articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea, o dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Art. 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

Art. 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Sezione 2. DISPOSIZIONI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1o APRILE 2017

Art. 4

A decorrere dal 1o aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

  1. a) almeno il 55 % della popolazione; o

  2. b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell’articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o dell’articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Art. 5

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

Art. 6

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

Sezione 3. Entrata in vigore

Art. 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente L. Amado