Decisione della Commissione del 18 dicembre 2007 che adegua i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché di parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi successivo all’adesione dei due nuovi Stati membri (2008/59/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,
visto il trattato di adesione dei due nuovi Stati membri, in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,
Con il regolamento (CE, Euratom) n. 453/2007 del Consiglio2, sono stati stabiliti, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2006 alle retribuzioni versate nella moneta del paese in cui prestano servizio a funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l’adesione.
In applicazione dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto dai dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati o adeguati,
DECIDE:
Art. unico
Con effetto dal 1o agosto 2006, 1o settembre 2006, 1o ottobre 2006, 1o novembre 2006, 1o dicembre 2006 e 1o gennaio 2007, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, nonché a parte dei funzionari che continuano a prestare servizio nei due nuovi Stati membri per un periodo massimo di diciannove mesi dopo l’adesione, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati come indicato in allegato.
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alla data di cui al primo comma.
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2007. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione