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Decisione del Consiglio del 20 dicembre 2007 recante modifica del suo regolamento interno (2007/881/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, paragrafo 1, e l’articolo 41, paragrafo 1,

visto l’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio1,

L’articolo 11, paragrafo 5, del regolamento interno del Consiglio (di seguito denominato «regolamento interno») prevede che, in caso di adozione da parte del Consiglio di una decisione che richiede la maggioranza qualificata, e se un membro del Consiglio lo chiede, si verifica che gli Stati membri che compongono tale maggioranza qualificata rappresentino almeno il 62 % della popolazione totale dell’Unione europea calcolata conformemente alle cifre di popolazione di cui all’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno.

L’articolo 2, paragrafo 2, dell’allegato III del regolamento interno, relativo alle modalità di applicazione delle disposizioni relative alla ponderazione dei voti nel Consiglio prevede che, con effetto al 1o gennaio di ogni anno, il Consiglio adatta, conformemente ai dati di cui l’Ufficio statistico delle Comunità europee dispone al 30 settembre dell’anno precedente, le cifre di cui all’articolo 1 di detto allegato.

È pertanto opportuno effettuare tale adeguamento del regolamento interno per il 2008,

DECIDE:

Art. 1

L’articolo 1 dell’allegato III del regolamento interno del Consiglio è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Per l’applicazione dell’articolo 205, paragrafo 4, del trattato CE e dell’articolo 118, paragrafo 4, del trattato Euratom, nonché dell’articolo 23, paragrafo 2, terzo comma, e dell’articolo 34, paragrafo 3, del trattato UE, la popolazione totale di ogni Stato membro, per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2008, è la seguente: Stato membro Popolazione (× 1000) Germania 82314,9 Francia 63392,1 Regno Unito 60823,8 Italia 59131,3 Spagna 44474,6 Polonia 38125,5 Romania 21565,1 Paesi Bassi 16358 Grecia 11171,7 Portogallo 10599,1 Belgio 10584,5 Repubblica ceca 10287,2 Ungheria 10066,1 Svezia 9113,2 Austria 8298,9 Bulgaria 7679,3 Danimarca 5447,1 Slovacchia 5393,6 Finlandia 5276,9 Irlanda 4319,4 Lituania 3384,9 Lettonia 2281,3 Slovenia 2010,3 Estonia 1342,4 Cipro 778,7 Lussemburgo 476,2 Malta 407,8 Totale 495103,9 soglia (62 %) 306964,4»

Art. 2

La presente decisione prende effetto il 1o gennaio 2008.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 20 dicembre 2007. Per il Consiglio Il presidente F. Nunes Correia