Decisione del Consiglio del 21 gennaio 2008 relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio internazionale del cacao in merito alla proroga dell’Accordo internazionale sul cacao del 2001 (2008/76/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione1,
L’Accordo internazionale sul cacao del 2001 è stato firmato e concluso in nome della Comunità europea il 18 novembre 2002 con la decisione 2002/970/CE del Consiglio2.
Ai sensi dell’articolo 63, paragrafi 1 e 3, l’Accordo internazionale sul cacao del 2001 scade il 30 settembre 2008, salvo proroga oltre detto termine, su decisione del consiglio internazionale del cacao, di uno o due periodi, per un totale massimo di quattro anni.
La proroga dell’accordo in esame è nell’interesse della Comunità europea.
È necessario definire la posizione della Comunità europea in seno al consiglio internazionale del cacao,
DECIDE:
Art. unico
La posizione della Comunità europea in seno al consiglio internazionale del cacao consiste nel votare a favore della proroga dell’Accordo internazionale sul cacao del 2001 per uno o due periodi, complessivamente non superiori a quattro anni, e nel notificare detta proroga al segretariato generale delle Nazioni Unite.
Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 2008. Per il Consiglio Il presidente I. Jarc