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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione dell’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra (2008/143/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Il 12 febbraio 1998 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati per un accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra (di seguito «l’accordo»), e ha adottato le direttive di negoziato a tal fine.

I negoziati sono stati condotti a buon fine e l’accordo è stato siglato dalla Commissione il 12 dicembre 2001.

L’accordo è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002, con riserva della sua successiva conclusione.

Un protocollo recante modifica dell’accordo per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.

A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all’accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.

Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato, a nome della Comunità, l’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il governo della Repubblica popolare cinese, dall’altra. Il testo dell’accordo2 è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, alla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL