dec. 2008/144/CE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
L’accordo sui trasporti marittimi tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica popolare cinese, dall’altra, (in seguito denominato «l’accordo»), è stato firmato a Bruxelles il 6 dicembre 2002.
Un protocollo recante modifica dell’accordo per tenere conto dell’adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all’Unione europea è stato firmato a Pechino il 5 settembre 2005.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2 dell’atto di adesione del 2005, la Bulgaria e la Romania devono aderire all’accordo tramite un protocollo tra il Consiglio e la Repubblica popolare cinese.
Le necessarie procedure costituzionali e istituzionali sono state espletate ed è pertanto opportuno approvare il protocollo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL