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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2008/149/GAI)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

vista la raccomandazione della presidenza,

A seguito dell’autorizzazione data alla presidenza, assistita dalla Commissione, in data 17 giugno 2002, sono stati conclusi con le autorità svizzere i negoziati riguardanti l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen.

A norma della decisione del Consiglio 2004/849/CE1 e fatta salva la sua conclusione in una data successiva, l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, è stato firmato a nome della Comunità europea il 26 ottobre 2004.

L’accordo dovrebbe ora essere approvato.

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen, che ricade nell’ambito del titolo VI del trattato sull’Unione europea, è d’uopo applicare mutatis mutandis le disposizioni della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen2, alle relazioni con la Svizzera.

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen3.

La presente decisione non pregiudica la posizione dell’Irlanda ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istuituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen4,

DECIDE:

Art. 1

L'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, ed i documenti connessi, consistenti nell’atto finale, nell'accordo in forma di scambio di lettere riguardante i comitati che assistono la Commissione nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi e nella dichiarazione comune sulle riunioni congiunte dei comitati misti, sono approvati a nome dell’Unione europea. Il testo dell’accordo, dell’atto finale, dello scambio di lettere e della dichiarazione comune sono acclusi alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica ai settori disciplinati dalle disposizioni elencate negli allegati A e B dell’accordo e al loro sviluppo, nella misura in cui queste disposizioni abbiano, oppure, ai sensi della decisione 1999/436/CE5 del Consiglio, si è deciso debbano avere, una base giuridica nell’ambito del trattato sull’Unione europea.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di approvazione in nome dell’Unione europea a norma dell'articolo 14 dell'accordo, al fine di impegnare l’Unione medesima.

Art. 5

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL