DECISIONE 2008/178/PESC DEL CONSIGLIO del 28 gennaio 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sullo status delle forze dirette dall’Unione europea in transito sul territorio della Repubblica del Camerun
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
Il 25 settembre 2007 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1778 (2007), che autorizza in particolare l’Unione europea a spiegare nel Ciad e nella Repubblica centrafricana, per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data della dichiarazione di capacità operativa iniziale, un’operazione destinata ad adempiere il mandato stabilito in tale risoluzione.
La risoluzione 1778 (2007) ha inoltre invitato tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite, in particolare gli Stati limitrofi del Ciad e della Repubblica centrafricana, a facilitare liberamente, senza ostacoli e senza indugi, il trasporto verso il Ciad e la Repubblica centrafricana di tutto il personale nonché del materiale, dei viveri e rifornimenti e altre merci destinati alle operazioni dell’Unione europea.
Il 15 ottobre 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/677/PESC relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana1 (EUFOR Tchad/RCA).
Una parte notevole dell’EUFOR Tchad/RCA passerà attraverso il territorio della Repubblica del Camerun.
A seguito dell’autorizzazione concessa dal Consiglio il 18 settembre 2007, a norma dell’articolo 24 del trattato sull’Unione europea, la presidenza, assistita dal Segretario generale/Alto rappresentante, ha negoziato un accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sullo status delle forze dirette dall’Unione europea in transito sul territorio della Repubblica del Camerun.
È opportuno approvare tale accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sullo status delle forze dirette dall’Unione europea in transito sul territorio della Repubblica del Camerun. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Art. 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Art. 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 28 gennaio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL