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Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2008 che stabilisce lo statuto dell’Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (2008/114/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Il titolo II, capo 6, del trattato Euratom prevede la costituzione dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom (di seguito «l'Agenzia») e ne definisce i compiti e gli obblighi volti a garantire agli utilizzatori dell'Unione europea un approvvigionamento regolare ed equo di materie nucleari. Lo statuto dell'Agenzia è stato adottato il 6 novembre 19582. In considerazione dell'aumento del numero di Stati membri e data la necessità di applicare disposizioni finanziarie moderne all'Agenzia e fissarne la sede, lo statuto dovrebbe essere abrogato e sostituito.

Il nuovo statuto dovrebbe contenere disposizioni finanziarie conformi al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3. Allo stesso tempo dovrebbe essere adottato, ai sensi dell'articolo 183 del trattato, il nuovo regolamento finanziario applicabile all'Agenzia. Il capitale dell'Agenzia e la possibilità, prevista nel trattato, di riscuotere un canone sulle transazioni, dovrebbero essere mantenuti.

Il nuovo statuto dell'Agenzia dovrebbe essere adattato alla situazione di un'Unione europea allargata. Segnatamente, è opportuno modificare la dimensione del comitato consultivo dell'Agenzia in modo da migliorarne il funzionamento e l'efficacia,

DECIDE:

Art. 1

Lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom, quale figura in allegato, è adottato.

Art. 2

Lo statuto dell'Agenzia di approvvigionamento dell'Euratom del 6 novembre 1958 è abrogato.

Art. 3

La presente decisione ha effetto il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008. Per il Consiglio Il Presidente A. Bajuk