Decisione del Consiglio del 12 febbraio 2008 relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con la Croazia e che abroga la decisione 2006/145/CE (2008/119/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione1, in particolare l’articolo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l’introduzione dei partenariati quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali.
Il regolamento (CE) n. 533/2004 stabilisce che il Consiglio decida i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati nonché qualsiasi successivo adeguamento. A norma del regolamento, inoltre, il controllo dei partenariati di adesione è assicurato nell’ambito dei meccanismi istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali.
A seguito del partenariato europeo del 2004, il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato il primo partenariato per l’adesione con la Croazia2.
Il 3 ottobre 2005 gli Stati membri hanno avviato i negoziati con la Croazia per l’adesione del paese all’Unione europea. Lo stato di avanzamento dei negoziati dipenderà dai progressi compiuti dalla Croazia nei preparativi per l’adesione, progressi che saranno misurati, tra l’altro, in relazione all’attuazione degli obiettivi del partenariato per l’adesione; quest’ultima sarà verificata periodicamente.
Nella comunicazione sulla strategia di allargamento e sulle sfide principali per il periodo 2006-2007, la Commissione indicava che i partenariati sarebbero stati aggiornati alla fine del 2007.
Il regolamento (CE) n. 1085/2006 che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA)3, adottato dal Consiglio il 17 luglio 2006, costituisce il nuovo quadro per l’assistenza preadesione.
È pertanto opportuno adottare un partenariato per l’adesione riveduto che costituisca un aggiornamento dell’attuale partenariato, per definire nuove priorità da conseguire ulteriormente sulla base dei risultati illustrati nella relazione periodica del 2007 sui preparativi realizzati dalla Croazia per una maggiore integrazione nell’Unione europea.
Al fine di prepararsi all’adesione, la Croazia deve mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui conseguire le priorità stabilite dal partenariato per l’adesione.
La decisione 2006/145/CE dovrebbe essere abrogata,
DECIDE:
Art. 1
In conformità dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 533/2004, i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato per l’adesione con la Croazia sono definiti nell’allegato della presente decisione.
Art. 2
L’attuazione del partenariato per l’adesione è valutata e monitorata tramite i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, nonché dal Consiglio sulla base delle relazioni annuali presentate dalla Commissione.
Art. 3
La decisione 2006/145/CE è abrogata.
Art. 4
La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente A. Bajuk