Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei (2008/191/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Con la decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.
La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Libano su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del 5 giugno 2003.
Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità, conformemente alla decisione 2006/543/CE del Consiglio2.
È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Libano su taluni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Rupel