diritto.io

Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2008 relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato di adesione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la decisione 2006/57/CE (2008/212/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all'istituzione di partenariati nell'ambito del processo di stabilizzazione e associazione1, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l'introduzione dei partenariati quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali.

Il regolamento (CE) n. 533/2004 prevede che il Consiglio decida i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati, nonché qualsiasi successivo adeguamento. A norma del regolamento, inoltre, il controllo dei partenariati è assicurato nell'ambito dei meccanismi istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali.

Il Consiglio europeo del 17 dicembre 2005 ha conferito all'ex Repubblica iugoslava di Macedonia lo status di paese candidato. Si è quindi proposto di modificare il regolamento 533/2004 per cambiare la denominazione del partenariato con questo paese da «partenariato europeo» a «partenariato di adesione».

Il 30 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato il secondo partenariato di adesione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia2, come proposto dalla Commissione nel novembre 2005.

Nel documento sulla strategia di allargamento e sulle sfide principali per il periodo 2006-2007, la Commissione indicava che i partenariati sarebbero stati aggiornati alla fine del 2007.

Il regolamento (CE) n. 1085/20063, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), adottato dal Consiglio il 17 luglio 2006, costituisce il nuovo quadro per l'assistenza preadesione.

Occorre pertanto adottare un partenariato di adesione che aggiorni il partenariato attuale onde definire le nuove priorità per gli ulteriori interventi in base alle conclusioni della relazione del 2007 sui preparativi dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia per un'ulteriore integrazione nell'Unione europea.

Al fine di prepararsi all'ulteriore integrazione con l'Unione europea, le autorità competenti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia dovrebbero mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui realizzare le priorità stabilite dal presente partenariato di adesione.

La decisione 2006/57/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

DECIDE:

Art. 1

In allegato sono definiti i principi, le priorità e le condizioni contenuti nel partenariato di adesione con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia.

Art. 2

L'attuazione del partenariato di adesione è valutata tramite i meccanismi istituiti nell'ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali sui progressi compiuti presentate dalla Commissione.

Art. 4

La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D.Rupel