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Decisione del Consiglio del 18 febbraio 2008 relativa ai principi, alle priorità e alle condizioni contenuti nel partenariato europeo con la Serbia incluso il Kosovo quale definito dalla Risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999 e che abroga la decisione 2006/56/CE (2008/213/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 533/2004 del Consiglio, del 22 marzo 2004, relativo all’istituzione di partenariati europei nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione1, come modificato, in particolare l’articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il Consiglio europeo di Salonicco del 19 e 20 giugno 2003 ha approvato l’introduzione dei partenariati europei quali strumenti utili per dare contenuti concreti alla prospettiva europea dei paesi dei Balcani occidentali.

Il regolamento (CE) n. 533/2004 stabilisce che il Consiglio decida i principi, le priorità e le condizioni da inserire nei partenariati nonché qualsiasi successivo adeguamento. A norma del regolamento, inoltre, il controllo dei partenariati europei è assicurato nell’ambito dei meccanismi istituiti in virtù del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali.

Il 30 gennaio 2006 il Consiglio ha adottato il secondo partenariato europeo con la Serbia, compreso il Kosovo ai sensi dell’UNSCR 12442.

Nel documento sulla strategia di allargamento e sulle sfide principali per il periodo 2006-2007, la Commissione indicava che i partenariati sarebbero stati aggiornati alla fine del 2007.

Il regolamento (CE) n. 1085/20063, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA), adottato dal Consiglio il 17 luglio 2006, istituisce il nuovo quadro per l’assistenza ai paesi in fase di preadesione.

Occorre pertanto adottare un partenariato europeo riveduto, che aggiorni il partenariato attuale onde definire le nuove priorità per gli ulteriori interventi in base alle conclusioni della relazione del 2007 sui preparativi della Serbia, compreso il Kosovo ai sensi dell’UNSCR 1244, sulla via di un’ulteriore integrazione con l’Unione europea.

Al fine di prepararsi all’ulteriore integrazione con l’Unione europea, le autorità competenti della Serbia nonché del Kosovo ai sensi dell’UNSCR 1244 dovrebbero mettere a punto un programma che indichi la tabella di marcia e le misure specifiche con cui realizzare le priorità stabilite dal presente partenariato europeo.

La decisione 2006/56/CE dovrebbe pertanto essere abrogata,

DECIDE:

Art. 1

I principi, le priorità e le condizioni del partenariato europeo con la Serbia, compreso il Kosovo ai sensi dell’UNSCR 1244, sono definiti negli allegati 2 e 3.

Art. 2

L’attuazione del partenariato europeo è monitorata tramite i meccanismi istituiti nell’ambito del processo di stabilizzazione e di associazione, segnatamente le relazioni annuali presentate dalla Commissione.

Art. 4

La presente decisione ha effetto il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Rupel