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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 febbraio 2008 relativa alla conclusione di protocolli modificativi degli accordi su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra la Comunità europea e, rispettivamente, il governo della Georgia, la Repubblica libanese, la Repubblica delle Maldive, la Repubblica moldova, il governo della Repubblica di Singapore e la Repubblica orientale dell’Uruguay per tener conto dell’adesione all’Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (2008/224/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Georgia, rispettivamente il 19 gennaio 1995 e il 26 marzo 1996.

L’accordo fra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei2 è stato firmato a Bruxelles il 3 maggio 2006.

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica libanese, rispettivamente il 17 febbraio 1967 e il 25 febbraio 1967.

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei3 è stato firmato a Beirut il 7 luglio 2006.

La Repubblica di Bulgaria ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica delle Maldive il 13 agosto 2006 a Male.

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei4 è stato firmato a Bruxelles il 21 settembre 2006.

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica moldova, rispettivamente il 17 aprile 1996 e il 28 giugno 1993.

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei5 è stato firmato a Bruxelles l’11 aprile 2006.

La Repubblica di Bulgaria e la Romania hanno firmato ognuna un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica di Singapore, rispettivamente il 28 novembre 1969 e l’11 gennaio 1978.

L’accordo fra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei6 è stato firmato a Lussemburgo il 9 giugno 2006.

La Romania ha firmato un accordo bilaterale in materia di servizi aerei con la Repubblica orientale dell’Uruguay il 31 maggio 1996 a Bucarest.

L’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei7 è stato firmato a Montevideo il 3 novembre 2006.

Il trattato di adesione del 2005 è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.

È opportuno adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dei suddetti accordi orizzontali tra le Comunità europee e relativi Stati per tener conto dell’adesione dei due nuovi Stati membri.

I negoziati si basano sul mandato negoziale conferito dal Consiglio alla Commissione il 5 giugno 2003.

Conseguentemente, è opportuno concludere i protocolli a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea, i seguenti protocolli:

— protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Georgia su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica libanese su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica moldova su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Singapore su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei,

— protocollo modificativo dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica orientale dell’Uruguay su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei.

Il testo dei protocolli è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 3 di ciascun protocollo.

Fatto a Bruxelles, addì 18 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL