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Decisione del Consiglio del 25 febbraio 2008 concernente la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto (2008/180/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, nonché il paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d‘Egitto («l’accordo»).

Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, l’accordo siglato il 4 marzo 2004 è stato firmato il 21 giugno 2005, con un’applicazione provvisoria a decorrere dalla firma dello stesso.

L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La partecipazione alle azioni indirette di soggetti giuridici stabiliti in Egitto è soggetta alle modalità e condizioni valide per i soggetti giuridici dei paesi terzi stabilite dalla decisione adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio ai sensi dell’articolo 167 del trattato, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 e della legislazione comunitaria applicabile.

L’accordo dovrebbe essere concluso in modo che tutte le lingue degli Stati membri facciano fede. Ciò avverrà tramite uno scambio di lettere.

È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica araba d’Egitto3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 7 dell’accordo ed è autorizzato a convenire con la Repubblica araba d’Egitto, mediante uno scambio di lettere, che il testo dell’accordo è autentico in tutte le lingue degli Stati membri, a seguito delle adesioni del 2004 e del 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente A. Vizjak