Decisione del Consiglio del 25 febbraio 2008 recante modifica della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione (2008/182/Euratom)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 7, quarto comma,
vista la decisione 2006/970/Euratom del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)1, che contribuisce al tempo stesso alla realizzazione di una società basata sulla conoscenza basandosi sullo Spazio europeo della ricerca,
vista la decisione 2006/976/Euratom del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico recante attuazione del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica (Euratom) per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2007-2011)2, in particolare l’articolo 7, paragrafo 2 secondo il quale la Commissione è assistita da un comitato consultivo ai fini dell’esecuzione del programma specifico e per le questioni relative alla fusione la composizione di tale comitato e le procedure e modalità operative dettagliate applicabili sono quelle stabilite dalla decisione del Consiglio, del 16 dicembre 1980, che istituisce il comitato consultivo per il programma fusione3 (di seguito rispettivamente «decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980» e il «CCE-FU»),
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 50,
vista la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, in particolare il paragrafo 14, che prevede un sistema di voti applicabile al CCE-FU,
Il CCE-FU esprime i pareri attraverso il sistema di voto ponderato quando, agendo a norma del paragrafo 5, lettera g) della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, «definisce le azioni prioritarie che beneficeranno di sostegno preferenziale».
Il 21 marzo 2007 il CCE-FU ha raccomandato all’unanimità di aggiornare il sistema di voto ponderato da applicare in seno al comitato di cui al paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980, nel corso dell’esame degli aspetti relativi alla fusione, al fine di includere i diritti di voto spettanti ai nuovi Stati membri a seguito della loro adesione.
Alla luce di quanto precede, è opportuno modificare di conseguenza la decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980,
DECIDE:
Art. unico
Nel paragrafo 14 della decisione del Consiglio del 16 dicembre 1980 le ultime due frasi sono sostituite dal testo seguente: «I pareri relativi al paragrafo 5, lettera g) sono adottati con il seguente sistema di voto ponderato: Belgio 2 Bulgaria 2 Repubblica ceca 2 Danimarca 2 Germania 5 Estonia 1 Grecia 2 Spagna 3 Francia 5 Irlanda 2 Italia 5 Cipro 1 Lettonia 1 Lituania 2 Lussemburgo 1 Ungheria 2 Malta 1 Paesi Bassi 2 Austria 2 Polonia 3 Portogallo 2 Romania 2 Slovenia 1 Slovacchia 2 Finlandia 2 Svezia 2 Regno Unito 5 Svizzera 2 Totale 64 La maggioranza necessaria per l’adozione di un parere è di 33 voti favorevoli, espressi da almeno quindici delegazioni.»
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente A. Vizjak