DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 2008 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2008/628/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,
visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Kirghizistan un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
Occorre firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo con riserva dell’eventuale conclusione del medesimo in data successiva.
È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,
DECIDE:
Art. 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione1.
Art. 2
In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente A. VIZJAK