Decisione della Commissione del 28 febbraio 2008 che designa l’agenzia comunitaria di controllo della pesca quale organismo incaricato dell’esecuzione di alcuni compiti previsti dal regolamento (CE) n. 1042/2006 e modifica la decisione 2007/166/CE che adotta l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari della pesca (2008/201/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca1, e in particolare l’articolo 28, paragrafo 4,
visto il regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, recante modalità di applicazione dell’articolo 28, paragrafi 3 e 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca2, e in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4,
viste le designazioni degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari notificate dagli Stati membri,
L'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 3, paragrafo 4, l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 6, paragrafo 4, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006 danno facoltà alla Commissione di designare un organismo per i fini definiti nei medesimi articoli.
A norma dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’agenzia comunitaria di controllo della pesca e che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca3, nell’ambito del suo mandato l’agenzia deve tra l’altro assistere gli Stati membri nella trasmissione delle informazioni sulle attività di pesca e sulle attività di controllo e di ispezione alla Commissione e contribuire alle attività di ricerca e di sviluppo in materia di tecniche di controllo e di ispezione svolte dagli Stati membri e dalla Commissione.
L’agenzia comunitaria di controllo della pesca deve quindi essere designata quale organismo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, dell'articolo 3, paragrafo 4, dell'articolo 4, paragrafo 5, dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'articolo 8, paragrafo 3, e dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.
A norma dell’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006, una volta stabilito l’elenco iniziale degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari autorizzati ad eseguire ispezioni ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002, la Commissione modifica l’elenco entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base delle modifiche notificate degli Stati membri.
Occorre pertanto modificare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari adottato con decisione 2007/166/CE della Commissione4.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,
DECIDE:
Art. 1
L’Agenzia comunitaria di controllo della pesca è l’organismo designato per:
a) ricevere decisioni sulle autorizzazioni in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
b) operare come punto di contatto in conformità dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
c) richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
d) pubblicare l’elenco degli ispettori e dei mezzi di ispezione comunitari e le relative modifiche in conformità dell’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
e) rilasciare documenti di identificazione in conformità dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1042/2006;
f) richiedere e ricevere relazioni in conformità dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1042/2006.
Art. 2
L’allegato della decisione 2007/166/CE è sostituito dall’allegato alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2008. Per la Commissione Joe Borg Membro della Commissione