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Decisione del Consiglio del 28 febbraio 2008 sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (2008/261/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 62, 63, paragrafo 3, lettere a) e b), 66 e 95 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 27 febbraio 2006 il Consiglio ha autorizzato i negoziati con il Principato del Liechtenstein e la Confederazione svizzera relativamente a un protocollo sull’adesione del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito denominati, rispettivamente, «il protocollo» e «l'accordo»). Tali negoziati si sono conclusi e il protocollo è stato siglato a Bruxelles il 21 giugno 2006.

Fatta salva la sua conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma del protocollo.

Il protocollo prevede l'applicazione provvisoria di alcune delle sue disposizioni. È opportuno che tali disposizioni siano applicate in via provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del protocollo.

Per quanto concerne lo sviluppo dell’acquis di Schengen che ricade nell’ambito del trattato che istituisce la Comunità europea, all’atto della firma del protocollo è opportuno applicare alle relazioni con il Liechtenstein, per analogia, la decisione 1999/437/CE1 relativa a talune modalità di applicazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia.

La presente decisione non pregiudica la posizione del Regno Unito, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen2.

La presente decisione non pregiudica la posizione dell'Irlanda, ai sensi del protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea e della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen3.

La presente decisione non pregiudica la posizione della Danimarca ai sensi del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e i documenti connessi, fatta salva la sua conclusione a una data successiva.

Il testo del protocollo e i documenti connessi sono acclusi alla presente decisione4.

Art. 4

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del protocollo, si applicano in via provvisoria a decorrere dalla data della firma del protocollo, in attesa della sua entrata in vigore, gli articoli 1, 4 e 5, paragrafo 2, lettera a), prima frase del protocollo e i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 3, punti da 1 a 4, e agli articoli 4, 5 e 6 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 28 febbraio 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Mate