Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2008 sulla mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, in conformità del punto 26 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/267/CE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea2,
vista la proposta della Commissione,
L’Unione europea ha istituito un Fondo di solidarietà dell’Unione europea (il «Fondo») per testimoniare solidarietà alla popolazione di regioni colpite da catastrofi.
L'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo nei limiti di un massimale annuale di 1 Mrd EUR.
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio definisce le modalità per mobilizzare gli stanziamenti del Fondo.
Il Regno Unito ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo in relazione ad una catastrofe causata dalle inondazioni del giugno e del luglio 2007,
DECIDONO:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell'Unione europea fissato per l'esercizio 2008, una somma pari a 162387985 EUR in stanziamenti d'impegno e di pagamento è mobilitata nell'ambito del Fondo di solidarietà dell'Unione europea.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 11 marzo 2008. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente J. Lenarčič