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Decisione del Consiglio del 17 marzo 2008 concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2008/274/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il Regno del Marocco relativo ad alcuni aspetti dei servizi aerei («l’accordo») conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea conformemente alla decisione 2006/953/CE del Consiglio2.

È opportuno approvare l’accordo,

DECIDE:

Art. 1

L’accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata a effettuare la notifica di cui all’articolo 8, paragrafo 1, dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. Jarc