DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2008 relativa alla conclusione di un protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei, per tenere conto dell'adesione all'Unione europea della Repubblica di Bulgaria e della Romania (2008/275/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, paragrafo 3, primo comma e paragrafo 4,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Bulgaria e la Romania hanno firmato accordi bilaterali con il Regno del Marocco in materia di servizi aerei rispettivamente il 14 ottobre 1966 e il 6 dicembre 1971.
La Commissione ha negoziato con paesi terzi sulla sostituzione di alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti con un accordo comunitario.
L'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei2 (di seguito denominato «l'accordo orizzontale») è stato firmato a Bruxelles il 12 dicembre 2006 ed è stato applicato in via provvisoria a decorrere da tale data.
Il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea3 è stato firmato a Lussemburgo il 25 aprile 2005 ed è entrato in vigore il 1o gennaio 2007.
È necessario adottare un protocollo che modifichi gli allegati I e II dell'accordo orizzontale per tenere conto dell'adesione dei due nuovi Stati membri.
Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è stato siglato il 19 marzo 2007.
È opportuno approvare il suddetto protocollo,
DECIDE:
Art. 1
Il protocollo che modifica gli allegati I e II dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno del Marocco su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (di seguito denominato «il protocollo») è approvato a nome della Comunità. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica di cui all'articolo 3 del protocollo4.
Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC