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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 17 marzo 2008 relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo ai dazi all'esportazione (2008/306/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

Il 14 giugno 1994 le Comunità europee, i loro Stati membri e l'Ucraina hanno firmato a Lussemburgo un accordo di partenariato e di cooperazione (PCA) entrato in vigore il 1o marzo 1998.

Visto l'impegno della Comunità, degli Stati membri e dell'Ucraina a rafforzare l'integrazione economica che costituisce il vero fondamento del loro partenariato.

A partire dal marzo 2007 sono stati aperti negoziati per un nuovo accordo rafforzato tra UE e Ucraina che sostituirà il PCA.

L'accordo rafforzato prevede l'istituzione di un'area globale e approfondita di libero scambio (ALS) come elemento principale del suddetto accordo in seguito all'adesione dell'Ucraina all'OMC.

Nel contesto dei negoziati per l'adesione all'OMC, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità una serie di impegni per la completa apertura del mercato da parte dell'Ucraina, che rivestono particolare importanza per la Comunità e sono contemplati nella relazione bilaterale concordata tra l’Ucraina e la Commissione il 17 marzo 2003.

I suddetti impegni saranno incorporati nel protocollo di adesione dell'Ucraina all'OMC.

Durante il processo di adesione dell'Ucraina all'OMC la Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina in cui l'Ucraina si impegnava ad eliminare i dazi all'esportazione sullo scambio di merci a partire dall'entrata in vigore del futuro accordo ALS tra l'UE e l'Ucraina.

Occorre approvare l'accordo a nome della Comunità,

DECIDE:

Art. 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'Ucraina relativo all'eliminazione da parte dell'Ucraina dei dazi all'esportazione sullo scambio di merci. Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo al fine di vincolare la Comunità1.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 17 marzo 2008. Per il Consiglio Il presidente I. JARC