Decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza del 18 marzo 2008 relativa alla costituzione del Comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana (2008/313/PESC)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 25, terzo comma,
vista l'azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana1 (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l'articolo 10, paragrafo 5,
A norma dell'articolo 10, paragrafo 5, dell'azione comune 2007/677/PESC, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull'istituzione di un comitato dei contributori per l'operazione EUFOR Tchad/RCA.
Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di paesi terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un comitato dei contributori.
Il comitato dei contributori svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana dell'EUFOR Tchad/RCA. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all'impiego delle loro forze nell'operazione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica dell'operazione, terrà conto delle opinioni espresse dal comitato dei contributori.
A norma dell'articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'elaborazione e all'attuazione di decisioni e azioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,
DECIDE:
Art. 1 Costituzione e mandato
È costituito un comitato dei contributori per l'operazione militare dell'Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica Centrafricana (CoC). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza e Bruxelles.
Art. 2 Composizione
1. I membri del CoC sono:
rappresentanti di tutti gli Stati membri,
rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato.
2. Il comandante dell'operazione dell'UE, il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea, o i loro rappresentanti, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CoC.
3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.
Art. 3 Presidenza
Fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza e con il presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o un suo rappresentante.
Art. 4 Riunioni
1. Le riunioni del CoC sono convocate periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.
2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.
Art. 5 Procedura
1.
Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze del CPS e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:
quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,
quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.
L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.
2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.
3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.
Art. 6 Riservatezza
1. Alle riunioni e ai lavori del CoC si applicano le norme di sicurezza del Consiglio. In particolare, i rappresentanti presso il CoC devono essere in possesso dell'adeguato nulla osta di sicurezza.
2. Le deliberazioni del CoC sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo che il CoC all'unanimità decida altrimenti.
Art. 7 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 18 marzo 2008. Per il Comitato politico e di sicurezza La presidente M. Ipavic