Decisione della Commissione del 25 marzo 2008 sui requisiti di sicurezza antincendio delle norme europee relative alle sigarette conformemente alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/264/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti1, in particolare l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a),
La direttiva 2001/95/CE dispone che le norme europee siano definite da organismi europei di normalizzazione. Queste norme devono garantire che i prodotti siano conformi ai requisiti generali in materia di sicurezza contenuti nella direttiva.
Conformemente alla direttiva 2001/95/CE un prodotto è ritenuto sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla pertinente normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee.
Le sigarette sono un prodotto implicitamente pericoloso, dal momento che producono calore e contengono materiale infiammabile che, una volta combusto, continua a bruciare per tutta la lunghezza della sigaretta. Uno dei rischi connessi alle sigarette accese, se abbandonate con negligenza e non tenute sotto sorveglianza, è rappresentato dal verificarsi di incendi con conseguenti decessi, lesioni e danni materiali. Secondo le stime effettuate, risulta che questo tipo di incidenti è all’origine di almeno 1000 decessi all’anno nella Comunità2.
Sono state elaborate soluzioni tecniche per impedire alle sigarette di consumarsi completamente quando non aspirate. Sono disponibili in commercio sigarette che contengono, nel cilindro di carta che avvolge il tabacco, strisce anch’esse di carta, larghe circa 6 mm e disposte a intervalli di 20-30 mm. Questi dispositivi di «rallentamento», che impediscono all’ossigeno di raggiungere la zona di combustione, comportano, in una certa misura, lo spegnimento automatico delle sigarette accese. La ridotta propensione alla combustione limita la fonte della stessa e i conseguenti rischi.
I requisiti di sicurezza per le sigarette devono essere definiti a norma delle disposizioni dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE al fine di chiedere agli organismi europei di normalizzazione di mettere a punto una norma sulla ridotta propensione alla combustione delle sigarette, conformemente alla procedura indicata nella direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche3, disponendo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento alla norma adottata. Gli organismi di normalizzazione devono prendere in considerazione in maniera adeguata la norma ASTM E2187-04.
Dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, le sigarette fabbricate conformemente alla norma saranno ritenute conformi alle prescrizioni generali in materia di sicurezza della direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, per quanto riguarda i requisiti in materia di sicurezza cui si riferisce la norma in questione.
La misura di cui alla presente decisione è conforme al parere del comitato istituito a norma della direttiva 2001/95/CE,
DECIDE:
Art. 1 Oggetto
Ai fini della presente decisione si definiscono i requisiti in base ai quali la Commissione può chiedere ai relativi organismi di normalizzazione di mettere a punto norme destinate a ridurre la propensione alla combustione delle sigarette. La propensione alla combustione delle sigarette deve essere ridotta per minimizzare la possibilità che si verifichino incendi, con relativi decessi, lesioni e danni materiali.
Art. 2 Definizione
Ai fini della presente decisione, per sigaretta con ridotta propensione alla combustione s’intende una sigaretta che si spegne autonomamente se non aspirata, prima di consumarsi su tutta la lunghezza.
Art. 3 Prescrizione
Ai fini dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, il requisito di sicurezza deve essere il seguente: su un campione di sigarette da esaminare, non più del 25 % si consumano su tutta la lunghezza.
Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2008. Per la Commissione Meglena Kuneva Membro della Commissione