Decisione del Consiglio del 29 aprile 2008 relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (2008/375/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 152, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
Ai sensi dell’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 302/93 del Consiglio, dell’8 febbraio 1993, relativo all’istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze2, l’Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l’interesse della Comunità e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell’Osservatorio.
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è stato firmato a nome della Comunità europea in data 30 ottobre 20073, con riserva della sua conclusione.
È opportuno approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. unico
L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sulla partecipazione della Repubblica di Turchia alle attività dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze è approvato a nome della Comunità.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Rupel