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Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 che modifica il suo regolamento interno per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2008/401/CE, Euratom)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1, istituisce disposizioni per l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi ambientali nonché sul riesame interno e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1367/2006, se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del regolamento in questione.

A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1367/2006, nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato deve indicare al richiedente, almeno entro 15 giorni lavorativi, l'istituzione o l'organo comunitario o l'autorità pubblica che detiene le informazioni richieste. Non esiste una disposizione analoga nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2 né nelle modalità di applicazione di questo regolamento alla Commissione istituite nel suo regolamento interno3 modificato con decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom della Commissione4. Sarebbe pertanto opportuno integrare una disposizione specifica a tale regolamento interno per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali che non sono detenute dalla Commissione.

Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006 le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. Le modalità della partecipazione del pubblico sono indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del suddetto articolo. Per quanto riguarda la Commissione, la comunicazione «Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione»5 definisce disposizioni generali in merito. Tali disposizioni devono essere applicate da tutti i servizi della Commissione ai fini della preparazione, modifica e riesame dei piani e dei programmi in materia di ambiente.

Il titolo IV del regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce disposizioni sul riesame interno degli atti amministrativi e in caso di omissioni amministrative, la cui attuazione richiede l'adozione di modalità d'applicazione da parte della Commissione.

Per dare effetto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006, una guida pratica deve informare il pubblico dei diritti che il suddetto regolamento gli conferisce.

Il regolamento interno deve essere modificato di conseguenza.

A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1367/2006, la presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007,

DECIDE:

Art. 1

Il testo che figura in allegato alla presente decisione è aggiunto al regolamento interno.

Art. 2 Data di applicazione

La presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione