Decisione della Commissione del 30 aprile 2008 che modifica il suo regolamento interno per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (2008/401/CE, Euratom)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 2,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 131,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 1,
Il regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio1, istituisce disposizioni per l'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai piani e ai programmi ambientali nonché sul riesame interno e l'accesso alla giustizia in materia ambientale.
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1367/2006, se necessario, le istituzioni e gli organi comunitari adeguano i propri regolamenti interni alle disposizioni del regolamento in questione.
A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1367/2006, nel caso in cui riceva una richiesta di accesso ad informazioni ambientali che non sono in suo possesso, l'istituzione o l'organo comunitario interpellato deve indicare al richiedente, almeno entro 15 giorni lavorativi, l'istituzione o l'organo comunitario o l'autorità pubblica che detiene le informazioni richieste. Non esiste una disposizione analoga nel regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione2 né nelle modalità di applicazione di questo regolamento alla Commissione istituite nel suo regolamento interno3 modificato con decisione 2001/937/CE, CECA, Euratom della Commissione4. Sarebbe pertanto opportuno integrare una disposizione specifica a tale regolamento interno per quanto riguarda l'accesso alle informazioni ambientali che non sono detenute dalla Commissione.
Per quanto riguarda la partecipazione del pubblico, a norma dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1367/2006 le istituzioni e gli organi comunitari prevedono tempestivamente opportunità concrete per il pubblico di partecipare all'elaborazione, alla modifica o alla revisione di programmi o piani in materia ambientale quando tutte le possibilità sono ancora aperte. Le modalità della partecipazione del pubblico sono indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del suddetto articolo. Per quanto riguarda la Commissione, la comunicazione «Principi generali e requisiti minimi per la consultazione delle parti interessate ad opera della Commissione»5 definisce disposizioni generali in merito. Tali disposizioni devono essere applicate da tutti i servizi della Commissione ai fini della preparazione, modifica e riesame dei piani e dei programmi in materia di ambiente.
Il titolo IV del regolamento (CE) n. 1367/2006 stabilisce disposizioni sul riesame interno degli atti amministrativi e in caso di omissioni amministrative, la cui attuazione richiede l'adozione di modalità d'applicazione da parte della Commissione.
Per dare effetto all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1367/2006, una guida pratica deve informare il pubblico dei diritti che il suddetto regolamento gli conferisce.
Il regolamento interno deve essere modificato di conseguenza.
A norma dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 1367/2006, la presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007,
DECIDE:
Art. 1
Il testo che figura in allegato alla presente decisione è aggiunto al regolamento interno.
Art. 2 Data di applicazione
La presente decisione si applica a decorrere dal 28 giugno 2007.
Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2008. Per la Commissione Stavros Dimas Membro della Commissione