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Decisione del Consiglio e della Commissione del 14 maggio 2008 relativa alla conclusione del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2008/438/CE, Euratom)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,E LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 310 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo1,

vista l’approvazione del Consiglio ai sensi dell’articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il 18 febbraio 2008 a norma della decisione 2008/273/CE del Consiglio2.

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dalla data dell’adesione.

Occorre concludere il protocollo,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell’energia atomica e degli Stati membri.

Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione3.

Art. 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a depositare gli strumenti di approvazione di cui all’articolo 11 del protocollo. Contemporaneamente, il presidente della Commissione provvede a depositare lo strumento di approvazione a nome della Comunità europea dell’energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 14 maggio 2008. Per il Consiglio Il presidente A. Bajuk Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso