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Decisione della Commissione del 20 maggio 2008 sull’aiuto di Stato C 57/06 (ex NN 56/06, ex N 451/06) relativo al finanziamento degli Hessische Staatsweingüter (vigneti statali dell’Assia) da parte del Land Assia [notificata con il numero C(2008) 1626] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2010/394/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a formulare osservazioni a norma delle suddette disposizioni1 e viste dette osservazioni,

I. PROCEDIMENTO

A seguito di alcune denunce pervenute nell’ottobre 2003 e nel novembre 2004, la direzione generale dell’Agricoltura e dello Sviluppo rurale (DG AGRI) ha esaminato il finanziamento concesso agli Hessische Staatsweingüter da parte del Land Assia.

A tale riguardo hanno avuto luogo due riunioni, il 26 gennaio 2005, alla presenza delle autorità del Land Assia e dei funzionari della DG AGRI, e il 29 settembre 2005, alla presenza del governatore dell’Assia Koch e del commissario competente per l’agricoltura e lo sviluppo rurale. In seguito all’incontro del 29 settembre 2005, la DG AGRI, ha inviato alle autorità del Land Assia la comunicazione del 13 ottobre 2005.

Con comunicazioni del 25 gennaio 2005, del 25 aprile 2005 e del 12 dicembre 2005, le autorità del Land Assia hanno trasmesso alla DG AGRI le dichiarazioni scritte cui si fa riferimento nella presente decisione.

Con e-mail del 6 luglio 2006 la Germania ha notificato alla Commissione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, il finanziamento del capitale proprio di una nuova cantina vinicola. In base alle informazioni trasmesse, la notifica è stata effettuata per ragioni di certezza giuridica. Dato che parte delle risorse era già stata versata prima della notifica, la misura è stata trascritta nel registro degli aiuti non notificati al numero NN 56/06. Con e-mail del 21 settembre 2006 e del 14 novembre 2006 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni.

Con lettera del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo] la Commissione ha informato la Germania della sua decisione di avviare il procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all’aiuto in oggetto.

La decisione della Commissione in merito all’avvio del procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2. La Commissione ha invitato tutte le parti interessate a prendere posizione entro un mese.

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di un interessato, che in un primo momento, con lettera del 15 febbraio 2007, ha chiesto che la sua identità venisse mantenuta riservata.

Le osservazioni sono state inviate alla Germania con comunicazione del 2 marzo 2007, senza indicazione dell’identità dell’interessato. Con lettera del 7 marzo 2007 l’interessato ha rinunciato alla richiesta di mantenere riservata la sua identità. Con e-mail del 4 aprile 2007 la Germania ha trasmesso ulteriori informazioni.

II. DESCRIZIONE

In base alle informazioni trasmesse, la società Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach, con sede a Eltville sul Reno e con una superficie di circa 190 ettari, gestisce il più grande vigneto della Germania, concentrandosi sulla produzione di vini di alta qualità, prevalentemente Riesling e, in misura crescente, vini rossi. La società appartiene interamente al Land Assia.

In un primo tempo, sino al 1998, l’azienda vinicola è stata gestita nell’ambito dell’amministrazione generale del Land Assia («gestione economica pubblica») e, in seguito, sino al 2003, come Landesbetrieb (azienda regionale). In relazione al finanziamento a favore degli Hessische Staatsweingüter, si devono esaminare varie misure.

Misure precedenti al 31 dicembre 2002

Prima del 2003 gli Hessische Staatsweingüter hanno registrato, in alcuni esercizi, perdite che sono state ripianate dal Land.

Prima della notifica da parte della Germania, le autorità dell’Assia hanno presentato informazioni dettagliate circa i trasferimenti finanziari effettuati dal Land Assia agli Hessische Staatsweingüter negli anni 1995-2002.

Nel periodo della gestione economica pubblica dell’azienda, l’attività degli Hessische Staatsweingüter era iscritta ai capitoli 09 35 e 03 35 del bilancio del Land. Le perdite degli Hessische Staatsweingüter sono state ripianate integralmente dal Land Assia nel quadro dei rispettivi conti annuali.

In base alle informazioni trasmesse, in quel periodo anche il Bau- und Kulturdenkmal Kloster Eberbach (monastero di Eberbach, monumento architettonico e culturale), un’antica abbazia cistercense, faceva parte degli Hessische Staatsweingüter. I costi necessari per la manutenzione e l’amministrazione del monastero gravavano pertanto sugli Hessische Staatsweingüter. Il monastero viene oggi gestito, sempre secondo le informazioni pervenute, quale fondazione indipendente di diritto pubblico.

Dalle informazioni trasmesse emerge che nel periodo 1995-1997 gli Hessische Staatsweingüter hanno conseguito i seguenti risultati di esercizio:

(in DEM)
199519961997
Entrate104245941097000212043717
Uscite116374191188973112330538
Risultato d’esercizio–1212825–919729–286821

Le autorità dell’Assia hanno affermato che le spese imputabili alla manutenzione ed amministrazione del monastero di Eberbach non dovrebbero essere prese in considerazione ai fini della determinazione dell’importo complessivo dei trasferimenti finanziari del Land Assia ricollegabili all’azienda vinicola Hessische Staatsweingüter.

Le entrate e le uscite relative al monastero di Eberbach, imputate agli Hessische Staatsweingüter, sono riportate, in base a quanto comunicato, in una voce di bilancio separata (voce di bilancio 72) e possono pertanto essere chiaramente individuate.

Le autorità dell’Assia precisano che nei conti degli Hessische Staatsweingüter sono altresì comprese spese relative ad altre prestazioni di carattere pubblico non direttamente riconducibili alla gestione dell’azienda vinicola, in particolare le degustazioni di rappresentanza organizzate per conto del parlamento o del governo del Land, nonché investimenti connessi alle operazioni di ricomposizione fondiaria. In base alle informazioni trasmesse, tali uscite sono elencate nell’allegato esplicativo ai capitoli 09 35 e 03 35 del bilancio annuale.

Le autorità dell’Assia ritengono, per le ragioni citate, che i trasferimenti del Land Assia riferibili all’azienda vinicola Hessische Staatsweingüter vadano rettificati come indicato nella tabella seguente:

(in DEM)
199519961997
Risultato d’esercizio–1212825–919729–286821
Entrate relative al monastero di Eberbach570825826672966948
Uscite relative al monastero di Eberbach134479313319871533826
Rettifica per il monastero di Eberbach773968505315566878
Degustazioni di rappresentanza di vini (forfait)140000140000140000
Ricomposizione fondiaria639189956847963
Rettifica delle uscite non connesse all’attività aziendale203918239568187963
Totale corretto–234939–174846468020
Trasferimenti post rettifica in EUR12012289397—

Dalle informazioni trasmesse emerge che la Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter (costituita a far data dal 1o gennaio 1998 come entità separata dall’amministrazione del Land e priva di personalità giuridica) ha ottenuto finanziamenti a favore dell’attività aziendale che comprendevano anche sovvenzioni e contributi concessi in relazione ad incarichi di rappresentanza (quali importi forfettari per l’organizzazione di degustazioni di vini per conto del parlamento e del governo del Land Assia).

Sulla base delle indicazioni delle autorità dell’Assia, i trasferimenti rilevanti per gli Hessische Staatsweingüter nel periodo 1998-2002 sarebbero i seguenti:

(in DEM)
19981999200020012002
Finanziamenti a favore dell’attività aziendale14500067000010000012000061400
di cui sovvenzioni per compiti di rappresentanza6500010000010000012000061400
Trasferimenti rilevanti80000570000———
Trasferimenti rilevanti in EUR40903291436———

Le autorità dell’Assia ritengono pertanto che i trasferimenti rilevanti per il periodo 1995-2002 possano essere riepilogati nel seguente modo:

(in EUR)
Gestione economica pubblica1995-1997209520
Landesbetrieb1998-2002332339
Totale1995-2002541859

Ristrutturazione dell’azienda vinicola del Land Assia

Nel quadro delle iniziative intese a preparare la ristrutturazione dell’azienda vinicola, su richiesta del Land Assia, gli Hessische Staatsweingüter hanno elaborato tra agosto e novembre 2001, in collaborazione con l’istituto di ricerca Geisenheim, il documento strategico «Analisi della situazione e prospettive di sviluppo», che presentava varie ipotesi di possibile futuro sviluppo dei vigneti statali. Nel documento erano contemplate due diverse possibili forme giuridiche per l’azienda vinicola: la società a responsabilità limitata (GmbH) o la fondazione. Per quanto attiene alla strategia d’impresa, le ipotesi esaminate riguardavano l’integrale ristrutturazione della vecchia cantina vinicola o la costruzione di una nuova cantina.

Nel giugno 2002, sulla base di detto documento, è stato redatto un piano aziendale che prendeva in considerazione ciascuna delle diverse ipotesi. Lo scenario dello «status quo» prevedeva il graduale restauro dei vecchi locali di Eltville nell’arco dei dieci anni a seguire, con costi pari a circa 6,7 milioni di EUR. Il mantenimento dello status quo non avrebbe però permesso di ripristinare la redditività dell’azienda vinicola. Dal piano aziendale emerge che per finanziare i vigneti statali si sarebbero resi necessari trasferimenti per circa 14,3 milioni di EUR nell’arco di dieci anni (importo comprensivo della copertura del deficit di cassa derivante dalla pregressa attività aziendale a partire dal 2000), oltre al ricavato della vendita di immobilizzazioni non strumentali all’attività d’impresa per circa 7,7 milioni di EUR. L’azienda vinicola avrebbe comunque chiuso anche l’esercizio 2011 con una perdita di circa 2 milioni di EUR.

La seconda opzione, ovvero la costruzione di una nuova cantina sul vecchio terreno di Eltville, non è stata presa in considerazione in quanto ritenuta la meno conveniente sotto il profilo economico.

Dal piano aziendale è emerso che l’unica opzione che avrebbe potuto ripristinare la redditività a lungo termine era la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter nel monastero di Eberbach. Tale opzione presupponeva l’accollo da parte del Land di tutti i debiti dell’azienda vinicola accumulati sino a fine 2002. Gli investimenti necessari per la nuova cantina sono stati preventivati in complessivi 15 milioni di EUR e dovevano essere finanziati, in parte, mediante la vendita di terreni non strumentali all’attività d’impresa e, in parte, mediante capitale di terzi. Il modello di sviluppo prospettato nel piano aziendale ipotizzava un primo contributo positivo alla copertura del debito degli Hessische Staatsweingüter nell’esercizio 2006/2007 e un primo flusso di cassa positivo nell’esercizio 2008/2009. I trasferimenti da parte del Land necessari per coprire le esigenze di cassa nei primi anni della ristrutturazione a partire dal 2003 sarebbero ammontati a 4,3 milioni di EUR.

Nel settembre 2002, in considerazione del cambiamento della situazione di mercato e tenuto conto di altre circostanze (tra l’altro, la crisi economica generalizzata che ha interessato la Germania e un’inondazione), si è dovuto aggiornare il piano aziendale del giugno 2002 e rivedere il modello finanziario. Secondo il modello rivisto, i ritardi nel conseguimento della redditività da parte degli Hessische Staatsweingüter avrebbero reso necessari ulteriori stanziamenti da parte del Land per 3,4 milioni di EUR.

Con decisione del 10 dicembre 2002, il governo del Land Assia ha deciso di trasformare l’azienda vinicola, con effetto a far data dal 1o gennaio 2003, in una società a responsabilità limitata, la Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach (in prosieguo la «GmbH»). Tale procedimento è stato qualificato dalle autorità dell’Assia come «privatizzazione formale». Il governo del Land ha approvato, inoltre, la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi da Eltville a Eberbach (realizzazione della terza opzione strategica illustrata nel piano aziendale).

L’attivo circolante e i beni mobili strumentali all’attività d’impresa già proprietà della Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter, per un importo di 7,3 milioni di EUR, oltre ad alcune passività correnti e agli accantonamenti, sono stati trasferiti in capo alla GmbH. I beni immobili strumentali all’attività d’impresa (i terreni coltivati e gli edifici) sono stati conferiti in una cosiddetta Betrieb gewerblicher Art (un’azienda commerciale di diritto pubblico interamente di proprietà del Land) e concessi in affitto alla GmbH. Secondo le informazioni trasmesse, il canone è stato fissato sulla base di due perizie di valutazione del valore dell’affitto, presentate anch’esse dalle autorità dell’Assia.

Le autorità dell’Assia hanno dichiarato che il Land intendeva mettere a disposizione della GmbH, nell’ambito di un ampio piano di investimento, capitali sufficienti per garantirle il ripristino della redditività a medio e lungo termine sui mercati vinicoli internazionali senza dover ricorrere a finanziamenti statali.

A fine 2002 i debiti della Landesbetrieb nei confronti del Land Assia ammontavano a 1792000 EUR. Tali debiti sono stati cancellati dal Land al 31 dicembre 2002 mediante una corrispondente previsione in allegato al bilancio.

In un primo momento, all’atto della costituzione nel gennaio 2003, il Land Assia ha conferito nella GmbH un milione di EUR (il capitale sociale sottoscritto). Considerando il trasferimento di attivi (e di alcune passività), la cancellazione dei debiti e il conferimento iniziale, il capitale proprio della neo costituita GmbH ha raggiunto circa 7,6 milioni di EUR (il 91 % circa del totale di bilancio).

A fine 2003 è stato deliberato un secondo conferimento di capitale per 1,225 milioni di EUR. Tale importo è stato effettivamente versato in più tranche, di 400000 EUR il 2 aprile, 300000 EUR il 28 giugno, 125000 EUR l’ 11 agosto e 100000 EUR il 15 settembre 2004. L’ultima tranche di 300000 EUR è stata infine versata il 27 febbraio 2006. Il capitale apportato è stato iscritto nel bilancio a riserva.

Il piano aziendale del settembre 2002 è stato nuovamente aggiornato nel febbraio 2003 (piano aziendale del 26 febbraio 2003, ampliato con una previsione completa degli utili e delle perdite) e ancora nel novembre 2003 (piano aziendale del 28 novembre 2003). Il piano aziendale del 28 novembre 2003 prevedeva un primo margine operativo lordo positivo3 già per l’esercizio 2007, un primo flusso di cassa positivo per il 2010 e utili di esercizio a far data dal 2014. In base alle informazioni trasmesse, il modello finanziario di riferimento avrebbe portato ad un rendimento del capitale proprio (riferito al risultato ante imposte) superiore al 3 % nel 2016 e superiore al 7 % a far data dal 2019.

A tale riguardo, le autorità dell’Assia hanno trasmesso alla Commissione una perizia relativa alla posizione sul mercato e alla redditività di vigneti con caratteristiche simili (Relazione — La posizione sul mercato e la redditività in Germania e nell’Unione europea di vigneti con caratteristiche simili a quelli della Hessische Staatsweingüter Kloster Eberbach GmbH di Eltville; del prof. dott. Dieter Hoffmann, Istituto di ricerca Geisenheim, aprile 2005; in prosieguo «la perizia Hoffmann»). Nella stesura della relazione sono state utilizzate analisi d’impresa relative a oltre 130 vigneti, redatte con regolarità dall’istituto di ricerca Geisenheim al fine di analizzare l’indice di redditività media del settore.

Secondo la perizia Hoffmann, i vigneti e gli eventuali proprietari estranei al settore mirano ad ottenere a lungo termine un rendimento stabile del capitale proprio. L’analisi evidenzia, nel periodo 1992-2003, un tasso di rendimento del capitale proprio dell’1,9 % per tutte le tenute esaminate. I vigneti di punta hanno conseguito un tasso di rendimento del capitale proprio dell’11,7 %. Dalle informazioni trasmesse emerge che i vigneti di punta esaminati non possono però essere posti direttamente a confronto con gli Hessische Staatsweingüter, in quanto i primi sono imprese famigliari e l’indice di redditività andrebbe corretto tenuto conto dei costi per il personale in caso di gestione esterna. Dopo aver effettuato tale rettifica (considerando i costi di un dirigente tecnico e di due dirigenti commerciali), il rapporto evidenzia un rendimento del capitale proprio per i vigneti di punta del 2 % circa (1992-2003) o del 3 % (1998-2003). Le autorità dell’Assia ritengono che ci si debba riferire a tali valori quale termine di paragone per il finanziamento degli Hessische Staatsweingüter.

La perizia Hoffmann stima il lasso temporale necessario per raggiungere il punto di pareggio nell’ipotesi di ristrutturazione di vigneti o di investimenti a lungo termine di elevata entità in almeno 10 anni e, in media, tra i 10 e i 15 anni.

Le autorità dell’Assia hanno dichiarato che i piani finanziari di riferimento si basavano su previsioni estremamente prudenti. Dalle indicazioni trasmesse emerge che il piano finanziario del 26 febbraio 2003 è stato esaminato dalla KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft Aktiengesellschaft (KPMG), che lo ha qualificato come estremamente prudente, in linea con uno scenario pessimistico.

Il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina

Il Land Assia mette ora a disposizione della Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach ulteriori capitali per la costruzione della nuova cantina sotterranea. Secondo le informazioni trasmesse, tale investimento costituisce una misura decisiva per il conseguimento della redditività a medio e lungo termine della GmbH (considerando da 23 a 26) e risulta indispensabile per il mantenimento del livello di qualità del vino e per garantire il rispetto delle norme alimentari internazionali, date le carenze strutturali della vecchia cantina di Eltville. La nuova cantina verrà costruita nell’area della tenuta di Steinberg.

L’investimento complessivo, per un importo di circa 15 milioni di EUR, verrà finanziato in parte mediante un trasferimento di capitale da parte del Land Assia. Diversamente da quanto inizialmente previsto nel piano di ristrutturazione, il finanziamento del capitale proprio per 7,5 milioni di EUR, notificato il 6 luglio 2006, non viene messo a disposizione come semplice conferimento di capitali, ma in forma di prestito partecipativo (Partiarisches Darlehen).

Tale Partiarisches Darlehen si fonda su di un rendimento fisso annuo del 3,7 %, con la possibilità di capitalizzare gli interessi annuali sino al 2014 o 2015 (e, quindi, con un rimborso del 50 % dei rispettivi interessi maturati e interessi composti nel 2014 e 2015).

Il Partiarisches Darlehen partecipa agli utili di esercizio in percentuale corrispondente alla quota del Partiarisches Darlehen nel capitale sottoscritto della GmbH, sino ad una quota del 25 % del capitale residuo del prestito. Nell’ottobre 2006 la quota di partecipazione agli utili era pari all’88 %.

Il Partiarisches Darlehen viene rimborsato a partire dal 2021 a un tasso annuo del 5 %.

L’erogazione del Partiarisches Darlehen avviene su richiesta della direzione della GmbH in base all’avanzamento dei lavori di costruzione del progetto di investimento.

Dalle informazioni trasmesse si evince che una prima tranche di 300000 EUR è stata erogata in concomitanza con la progettazione della nuova cantina già nell’agosto del 2004. Altre tranche, per complessivi 2,3 milioni di EUR, sono state versate in relazione alla costruzione della nuova cantina nel periodo compreso tra marzo e settembre 2006. Tali importi sono stati concessi a titolo di stanziamenti nell’ambito di due decisioni del Ministerium für Umwelt, ländlichen Raum und Verbraucherschutz (ministero per l’ambiente, le zone rurali e la tutela del consumatore) dell’Assia del 22 dicembre 2004 e del 21 luglio 2006, per importi complessivi rispettivamente di 1,2 milioni di EUR e 6,3 milioni di EUR, destinati alla copertura delle spese connesse alla nuova cantina. La Germania ha dichiarato, nelle proprie osservazioni inviate a mezzo e-mail il 14 novembre 2006, che tali decisioni dovrebbero venir revocate includendo gli importi già erogati per la nuova cantina nel Partiarisches Darlehen alle condizioni ivi previste.

Con e-mail del 16 novembre 2006 veniva presentato alla Commissione il piano aziendale della GmbH aggiornato al 16 ottobre 2006, fondato sulla pianificazione iniziale per il periodo 2004-2020 e riportante i costi di finanziamento della nuova cantina. In base a tale piano finanziario, che copre il periodo tra il 2006 e il 2020 o il 2025 e prevede per il capitale messo a disposizione un rendimento fisso garantito del 3,7 %, ci si può attendere un flusso di cassa positivo a far data dal 20104. A partire dal 2014 dovrebbero essere conseguiti utili.

Il piano aziendale indica per l’anno 2014 un rendimento complessivo del Partiarisches Darlehen del 4,3 % circa (comprensivo del rendimento fisso minimo del 3,7 %), che nel 2020 raggiungerà un livello di oltre il 13 %.

In base alle informazioni trasmesse, la GmbH ha chiaramente superato in entrambi i primi due esercizi, il 2004 e il 2005, il volume d’affari e gli utili previsti.

La quota residua del finanziamento della nuova cantina viene reperita mediante un prestito di una banca commerciale. La proposta di prestito della Commerzbank AG (che prevede un rifinanziamento mediante il Kreditanstalt für Wiederaufbau, l’istituto di credito per la ricostruzione) è stata presentata per informazione alla Commissione a mezzo e-mail il 22 settembre 2006. Contiene impegni (detti «covenants») tipicamente rientranti nelle condizioni di mercato, tra cui una clausola sul cambiamento di controllo5 e la previsione di una quota minima di risorse proprie del 30 % per la durata del prestito.

Motivi dell’avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE da parte della Commissione

Con la lettera del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo], con cui ha comunicato alla Germania la sua decisione di avviare il procedimento, la Commissione ha dichiarato che il Land Assia ha procurato un vantaggio agli Hessische Staatsweingüter mediante la continua copertura delle perdite accumulate dall’azienda vinicola nel periodo antecedente al 2003 e che la misura in oggetto costituisce pertanto un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione ha inoltre messo in dubbio che il Land Assia, con riguardo ai primi due conferimenti di capitale per, rispettivamente, un milione di EUR e 1,225 milioni di EUR, abbia agito come un investitore operante all’interno di un’economia di mercato.

La Commissione ha altresì dichiarato che si potrebbe giungere alla conclusione che il Land Assia, accordando alla Hessische Staatsweingüter GmbH il Partiarisches Darlehen a titolo di investimento autonomo, abbia agito come un investitore privato.

Tuttavia, ha poi proseguito la Commissione, il finanziamento del capitale proprio della cantina deve essere considerato un investimento complementare del Land Assia, per cui si pone l’interrogativo se un investitore privato, dopo aver ripianato perdite derivanti dalla pregressa attività di un’impresa e successivamente conferito capitale per 2,225 milioni di EUR, in seguito avrebbe ancora messo a disposizione un finanziamento del capitale proprio per una nuova cantina pari a 7,5 milioni di EUR alle condizioni previste per il Partiarisches Darlehen.

III. OSSERVAZIONI DI INTERESSATI

La Commissione ha ricevuto, con lettera del 15 febbraio 2007, le osservazioni della Interessensgemeinschaft der Rheingauer Winzer (il gruppo di interesse dei vignaioli del Reno, in prosieguo «interessato»); tale interessato chiedeva inizialmente che la sua identità venisse mantenuta riservata, ma rinunciava poi alla detta richiesta con comunicazione del 7 marzo 2007.

Nelle osservazioni di tale interessato, che si oppone alla costruzione della nuova cantina degli Hessische Staatsweingüter, vengono analizzati quattro aspetti: la fase preparatoria 2002-2006, le lacune del piano aziendale, gli investimenti non indicati all’interno del piano aziendale e le eccezioni previste dall’articolo 87 del trattato CE.

La fase preparatoria 2002-2006

L’interessato ritiene che già prima del finanziamento della nuova cantina si sia potuto accertare che il governo dell’Assia non intendeva agire come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. A sostegno di tale affermazione l’interessato osserva quanto segue:

  1. a) i membri del consiglio di vigilanza della GmbH provengono quasi esclusivamente dalla pubblica amministrazione. Solo uno dei membri appartiene al settore privato;

  2. b) non viene presa in considerazione alcuna alternativa alla costruzione della nuova cantina (ad esempio, la ristrutturazione della vecchia cantina);

  3. c) non si è tenuto conto a fini comparativi di altre cantine statali, in particolare di quelle del Land Renania-Palatinato, che nell’arco di decenni non sono state in grado di divenire remunerative e che, infine, sono state vendute;

  4. d) i precedenti conferimenti di capitale sono stati accordati senza alcuna richiesta di rendimento (circostanza questa che evidenzia come il governo dell’Assia e il consiglio di vigilanza non credessero nella capacità economica degli Hessische Staatsweingüter);

  5. e) il capitale proprio versato per il finanziamento della cantina è stato convertito in un Partiarisches Darlehen solo dopo che avevano avuto luogo i primi contatti con la Commissione.

L’interessato solleva inoltre la questione fino a che punto i risultati conseguiti dalla GmbH per l’esercizio 2005/2006 siano dipesi da altre fonti di entrata straordinarie.

Le lacune del piano aziendale

L’interessato ritiene che, in base al piano aziendale dell’ottobre 2006, comprendente anche il Partiarisches Darlehen, non sia possibile provare che i conferimenti di capitale del 2003 e del 2004 e il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina siano stati posti in essere nel rispetto del principio dell’investitore operante all’interno di un’economia di mercato. A sostegno di tale affermazione esso osserva quanto segue:

  1. a) nel piano aziendale non si tiene conto di possibili oscillazioni del raccolto e della qualità;

  2. b) il piano aziendale parte dal presupposto che possa essere venduta l’intera produzione (mentre andrebbe preventivato un ribasso del 3 % in considerazione del calo di liquido e dei rischi collegati alla qualità);

  3. c) nel piano aziendale non vengono considerati i rischi che le oscillazioni del mercato possono comportare per l’approvvigionamento di uva, mosto e vino;

  4. d) non viene calcolato il finanziamento di tali acquisti esterni;

  5. e) il piano aziendale non distingue tra i prezzi previsti per la vendita di vini realizzati con uve di propria produzione e vini prodotti con uve acquistate da terzi (a detta del gruppo interessato il piano aziendale dovrebbe considerare un prezzo massimo medio di vendita dei vini prodotti con uve acquistate di 5 EUR);

  6. f) le stime relative all’impiego di materiale non sono realistiche in quanto non rispecchiano la verosimile evoluzione dei prezzi delle bottiglie in vetro;

  7. g) secondo l’interessato non è chiaro se nel piano aziendale è stato preso in considerazione il finanziamento di investimenti di sostituzione prevedendo i relativi costi di ammortamento.

Sulla base delle argomentazioni esposte, l’interessato ha presentato una previsione alternativa per l’anno 2014. Considerando un calo ponderale del 3 % su una produzione propria di 1,1 milioni di litri, un prezzo di vendita di 5 EUR per i 300000 litri prodotti con uve acquistate da terzi, costi per l’impiego di materiale di 1,80 EUR al litro, il risultato della normale attività d’azienda porterebbe nel 2014 ad un disavanzo di 900000 EUR, invece che all’utile di esercizio di 164000 EUR previsto. Secondo l’interessato il piano aziendale non è quindi ben strutturato e non considera in maniera adeguata le possibili fluttuazioni.

Costi per gli uffici amministrativi e per l’enoteca non considerati nel piano aziendale

In base alle dichiarazioni dell’interessato, gli uffici amministrativi e l’enoteca degli Hessische Staatsweingüter resterebbero nel monastero di Eberbach, che viene restaurato. L’interessato contesta il fatto che i costi relativi a detto restauro non sono esposti nel piano aziendale. Secondo l’interessato non si può quindi escludere una sovvenzione incrociata mediante il pagamento di canoni di affitto ridotti.

Esso critica altresì il fatto che i vignaioli privati possano utilizzare solo in maniera limitata l’enoteca del monastero come punto vendita.

Le eccezioni previste all’articolo 87 del trattato CE

Secondo l’interessato, il governo del Land Assia non può far valere gli argomenti che seguono al fine di ottenere che il sostegno finanziario da esso prestato venga autorizzato come aiuto compatibile ai sensi dell’articolo 87 del trattato CE:

  1. a) il ruolo di modello assunto degli Hessische Staatsweingüter per il settore della viticoltura privata (contestato dall’interessato);

  2. b) l’assunzione di compiti di ricerca nel settore della viticoltura da parte dell’istituto di ricerca statale Geisenheim (secondo l’interessato tale funzione può anche essere svolta in collaborazione con imprese private);

  3. c) la necessità di tutela del paesaggio colturale e in particolare delle zone in forte pendenza (in base alle indicazioni dell’interessato solo il 20 % di tutte le aree in forte pendenza della regione viene coltivato da cantine statali).

IV. OSSERVAZIONI DELLA GERMANIA

Il 4 aprile 2007 la Commissione ha ricevuto le osservazioni della Germania. Tali osservazioni riprendono la struttura delle osservazioni svolte dal gruppo interessato e contengono argomentazioni in relazione a quattro aspetti: il governo del Land Assia come investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato, la fondatezza del piano aziendale, la valutazione nel piano aziendale dei costi per il trasferimento nel monastero di Eberbach, e l’irrilevanza dei motivi di giustificazione ai fini della compatibilità dell’aiuto. Vengono inoltre fornite informazioni in merito alla vendita di terreni già di proprietà della Landesbetrieb.

Il governo del Land Assia ha agito come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato

La Germania sostiene che il governo del Land Assia abbia agito, fin dalla fase che ha preceduto la costruzione della nuova cantina, come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Le argomentazioni addotte dall’interessato nelle sue osservazioni sarebbero errate nel merito e irrilevanti dal punto di vista giuridico. A sostegno di tale affermazione la Germania osserva quanto segue:

  1. a) il Land Assia, quale socio unico della GmbH, ha nominato propri rappresentanti per il consiglio di vigilanza, come accade abitualmente nel caso di qualsivoglia investitore privato. È stato inoltre nominato un rappresentante del mondo economico: il consiglio di sorveglianza può quindi contare su un esperto esterno;

  2. b) la decisione di trasferire gli uffici amministrativi e di costruire una nuova cantina è stata assunta sulla base di valutazioni economiche e si fonda su un’analisi di diverse possibili strategie;

  3. c) il governo del Land Assia, in conformità del principio del finanziatore operante secondo i criteri di mercato, ha fatto riferimento a vigneti privati di livello medio o addirittura di punta (e non, come afferma l’interessato, ad altre realtà non redditizie).

La Germania ritiene che lo sviluppo economico della GmbH sia conforme a quanto previsto nel piano aziendale. Nel corso del 2005 non ci sono state entrate straordinarie. Il volume d’affari previsto è stato superato di 500000 EUR. Le maggiori entrate aziendali derivanti dai risarcimenti danni ottenuti da assicurazioni per i danni da inondazione compensano gli aggravi di spese di personale e operative dovute a tali danni.

Secondo quanto indicato dalla Germania, il risultato dell’esercizio 2006 dovrebbe corrispondere alle previsioni del piano aziendale nonostante la cattiva vendemmia del 2005 (21 % in meno del 2004) e del 2006 (32 % in meno del 2004).

In base alle informazioni trasmesse, entrambe le decisioni in forza delle quali sono state liquidate le prime tranche del finanziamento della nuova cantina sono state revocate e l’intero importo di 7,5 milioni di EUR verrà accordato come Partiarisches Darlehen. Le somme già liquidate verranno retroattivamente ricondotte al prestito, alle stesse condizioni. Il bilancio del Land è stato modificato di conseguenza.

Il piano aziendale è ben strutturato

Secondo la Germania il piano aziendale è ben strutturato e si basa su presupposti prudenti e realistici. A sostegno di tale affermazione viene osservato quanto segue:

  1. a) il piano di produzione considera ricavi medi riferiti a raccolti di media qualità (vengono considerati raccolti buoni e cattivi, oltre al calo di liquido). La produzione prevista si pone al di sotto della produttività media dei vigneti della zona del Rheingau;

  2. b) la previsione relativa agli approvvigionamenti è fondata. La GmbH non acquista vino, ma uve sulla base di contratti di affitto e di contratti di gestione. I costi derivanti da tali acquisti sono stati integralmente considerati nel piano aziendale. Il rischio connesso alla qualità e alle quantità corrisponde al rischio riscontrabile per la produzione propria. Il vino che viene prodotto mediante le uve acquistate nell’ambito dei contratti di affitto e dei contratti di gestione può essere commercializzato con il marchio della GmbH (imbottigliamento da parte del produttore). Il piano aziendale tiene conto del fatto che nel periodo 2007-2010 la capacità della nuova cantina non verrà sempre sfruttata pienamente;

  3. c) il calcolo dei materiali impiegati si fonda su presupposti generali corretti. Grazie alle economie di scala e al miglioramento dell’efficienza sarà possibile conseguire, in parte già per l’annata 2005/2006, un contenimento dei costi;

  4. d) il piano aziendale si fonda, come attestato dalla KPMG, su ipotesi di base realistiche e previsioni prudenti. La fattibilità del piano aziendale è confermata dal fatto che la Commerzbank ha accordato un prestito che copre parte dei finanziamenti necessari per la costruzione della nuova cantina;

  5. e) gli investimenti di sostituzione sono stati considerati nel piano aziendale come spese di capitale e ai fini degli ammortamenti.

Nel piano aziendale si tiene conto di tutti i costi per il trasferimento nel monastero di Eberbach

In base alle informazioni trasmesse, il restauro del monastero di Eberbach, che durerà verosimilmente più di 25 anni, non è volto a garantire un sostegno economico alla GmbH, ma piuttosto a preservare un monumento culturale. La GmbH prenderà in affitto i locali a condizioni di mercato per collocarvi i propri uffici amministrativi e l’enoteca. Ad oggi non è stato stipulato un contratto tra la GmbH e la fondazione del monastero di Eberbach. Il piano aziendale tiene conto dei canoni di locazione stimati.

I motivi di giustificazione citati dal gruppo interessato sono irrilevanti

Dalle informazioni trasmesse si evince che il finanziamento della nuova cantina non costituisce un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, in quanto il governo dell’Assia ha agito come un investitore privato. Gli argomenti che, a detta dell’interessato, il Land Assia potrebbe addurre a giustificazione di un eventuale aiuto appaiono quindi, nella presente fattispecie, irrilevanti.

La vendita di terreni già di proprietà della Landesbetrieb

La Germania ha inoltre comunicato alla Commissione che sono stati venduti terreni già di proprietà della Landesbetrieb per un valore di 2959675 EUR e che il ricavato è confluito nel bilancio del Land.

V. VALUTAZIONE DELL’AIUTO

Applicabilità delle disposizioni in materia di aiuti di Stato

Gli Hessische Staatsweingüter operano nel settore della produzione e commercializzazione di vino. Ai sensi dell’articolo 71 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo6, gli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE si applicano alla produzione e al commercio dei prodotti disciplinati da detto regolamento. Le misure in oggetto devono quindi essere esaminate alla luce delle disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Esistenza di un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

In base all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, un aiuto ad un’impresa può essere tale da pregiudicare gli scambi tra gli Stati membri, quando tale impresa è attiva su un mercato operante a livello comunitario7. Gli Hessische Staatsweingüter sono attivi nel settore della produzione e della commercializzazione di vino e operano quindi in un mercato internazionale altamente concorrenziale8. Le misure adottate sono state finanziate con risorse statali (il bilancio del Land Assia), e si tratta di misure selettive, in quanto interessano una specifica impresa. Si rende pertanto necessario verificare se le misure in oggetto abbiano favorito o favoriscano gli Hessische Staatsweingüter in modo tale da falsare la concorrenza e da pregiudicare gli scambi e se rappresentino quindi un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. Per valutare se le singole misure hanno procurato un vantaggio all’impresa si deve fare ricorso al principio dell’investitore operante in un’economia di mercato9.

Le misure antecedenti al 31 dicembre 2002

L’inchiesta effettuata ha confermato che il Land Assia ha favorito gli Hessische Staatsweingüter ripianandone le perdite e che la misura in oggetto rappresenta, quindi, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Occorre verificare se gli Hessische Staatsweingüter, nel periodo in cui rientravano nella gestione economica pubblica come parte dell’amministrazione generale del Land Assia (sino a fine 1997), e successivamente, nel periodo in cui sono stati gestiti come Landesbetrieb, e quindi come parte separata dall’amministrazione generale ma comunque priva di personalità giuridica, potessero essere considerati un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

In base alla sentenza della Corte di giustizia nella causa C-118/85, Commissione contro Italia10, quando uno Stato svolge un’attività economica non è rilevante se svolga tale attività mediante un’entità distinta o mediante un organo che fa parte della pubblica amministrazione, al fine di valutare se detta entità o organo debbano essere considerati come un’impresa pubblica. Se ne può pertanto dedurre che gli Hessische Staatsweingüter, già prima del 2003, andavano considerati come un’impresa ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

La Commissione giunge alla conclusione che il periodo da tenere in considerazione ai fini della valutazione dell’aiuto è quello compreso tra il 1995 e il 2002. Ricorda che ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE11, i poteri della Commissione in materia di recupero degli aiuti sono soggetti ad un periodo limite di dieci anni. Il periodo limite inizia il giorno in cui l’aiuto illegale viene concesso al beneficiario. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o da uno Stato membro, che agisca su richiesta della Commissione, nei confronti dell’aiuto illegale interrompe il periodo limite.

Nella decisione in merito all’avvio del procedimento la Commissione ha dichiarato che il primo incontro che ha avuto luogo tra le autorità dell’Assia e i funzionari della DG AGRI il 26 gennaio 2005 può essere considerato un evento idoneo a interrompere il periodo limite ai sensi dell’articolo 15 del regolamento (CE) n. 659/1999.

Tale dichiarazione provvisoria non è stata oggetto di contestazione, né nelle osservazioni del gruppo interessato, presentate dopo la pubblicazione della citata decisione della Commissione, né nelle osservazioni della Germania. La Commissione rimane quindi dell’opinione che il primo incontro che ha avuto luogo tra le autorità dell’Assia e i funzionari della DG AGRI il 26 gennaio 2005 costituisca un evento che interrompe il termine di decadenza.

L’aiuto in oggetto, concesso con la copertura continuativa delle perdite degli Hessische Staatsweingüter da parte del Land Assia, è quindi costituito dai trasferimenti rilevanti posti in essere nel periodo 1995-1997 a favore dell’azienda vinicola oggetto di gestione economica pubblica (209520 EUR) e dai trasferimenti a favore della Landesbetrieb nel periodo 1998-2002 (332339 EUR), per un importo complessivo pari a 541859 EUR (considerando 22).

Nella lettera del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo] la Commissione ha inoltre dichiarato che il beneficiario effettivo degli aiuti concessi in passato sembra essere la Betrieb gewerblicher Art.

In base alle dichiarazioni della Germania, la Betrieb gewerblicher Art è il successore legale ed economico della Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter, in quanto è il proprietario giuridico ed economico dei beni immobili degli Hessische Staatsweingüter, e deve essere considerato il beneficiario effettivo degli aiuti concessi in passato. La GmbH prende in affitto dalla Betrieb gewerblicher Art le immobilizzazioni strumentali all’attività d’impresa. Il canone di locazione è stato fissato sulla base di due perizie di valutazione del valore dell’affitto che sono state presentate dalle autorità dell’Assia (considerando 29). La Commissione constata perciò che le attività operative vengono affittate a condizioni di mercato.

La Commissione ritiene però che le misure adottate prima del 31 dicembre 2002 abbiano procurato un vantaggio alla GmbH, quale soggetto che porta avanti l’attività dell’azienda vinicola e dispone dell’attivo circolante nonché dei beni mobili strumentali all’attività di impresa ricevuti dalla Landesbetrieb (considerando 29): anche la GmbH deve quindi essere considerata quale beneficiario degli aiuti concessi in passato.

I dubbi che hanno condotto la Commissione a dare avvio al procedimento e le conclusioni provvisorie esposte all’interno della decisione di avvio del medesimo trovano dunque conferma.

La ristrutturazione dell’azienda vinicola del Land Assia

L’inchiesta ha confermato i dubbi nutriti dalla Commissione, ovvero che il Land Assia, con il conferimento di capitale alla GmbH prima per un milione di EUR e in seguito per ulteriori 1,225 milioni di EUR, non abbia agito come un investitore operante in un’economia di mercato.

La Germania afferma che il capitale è stato messo a disposizione a condizioni di mercato, in quanto il rendimento atteso — come conferma la perizia Hoffmann — corrispondeva a quello medio per il settore o si è collocato addirittura al di sopra del medesimo; il piano aziendale della GmbH si fondava, inoltre, come attestato dalla KPMG, su previsioni oltremodo prudenti.

La Commissione constata che tale valutazione si riferisce alla ristrutturazione nel suo insieme, in quanto la Germania ha preso come riferimento la rendita del capitale proprio della GmbH comprendente tutte le misure di ristrutturazione adottate (e, quindi, non solo i conferimenti di capitale, ma anche l’apporto di attivi e la cancellazione dei debiti).

Il gruppo interessato afferma nelle sue osservazioni (cfr. considerando 54) che il Land Assia, nella fase precedente il finanziamento della nuova cantina, non avrebbe agito come un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato. Nelle osservazioni si fa riferimento in particolare alla composizione del consiglio di vigilanza della GmbH, alla mancata considerazione di altri vigneti non redditizi come termine di paragone e al fatto che non era previsto un rendimento per i capitali conferiti. L’interessato lamenta poi lacune nel piano aziendale e sostiene che il piano non sarebbe adeguatamente strutturato e non terrebbe conto in maniera adeguata di eventuali fluttuazioni.

Nelle proprie osservazioni (cfr. considerando 63) la Germania contesta le argomentazioni dell’interessato in quanto errate nel merito e irrilevanti sotto il profilo giuridico.

La Commissione ritiene pertanto che le perplessità manifestate dall’interessato possano ritenersi superate alla luce dei chiarimenti forniti dalla Germania e valuta il piano aziendale come ben strutturato. La Commissione condivide inoltre la posizione della Germania, secondo la quale il criterio dell’investitore operante in un’economia di mercato deve essere applicato prendendo come termine di paragone vigneti redditizi equiparabili (cfr. considerando 64).

La Commissione constata, quindi, che le misure di ristrutturazione adottate dal Land Assia a favore della GmbH (apporto di attivi, cancellazione dei debiti e conferimento di capitali) in sé considerate appaiono accettabili per un investitore che opera in normali condizioni di mercato. Ritiene però che i conferimenti di capitale debbano essere valutati alla luce di tutte le misure adottate, compresa la copertura delle perdite derivanti dalla gestione precedente al 31 dicembre 2002, quando l’azienda agricola costituiva parte integrante dell’amministrazione generale del Land Assia, ciò in quanto la GmbH ha rilevato l’attività dell’azienda agricola e, in una certa misura, deve essere considerata anch’essa come beneficiaria degli aiuti concessi in passato (cfr. considerando 83)12.

Secondo la Commissione, con la cancellazione di debiti per 1792000 EUR, somma riconducibile ai crediti del Land Assia nei confronti della Landesbetrieb per la gestione pregressa, viene perseguito il medesimo scopo cui sono finalizzati gli interventi occasionali di copertura del deficit di bilancio antecedenti al 31 dicembre 2002. Pertanto tale operazione può essere considerata una sovvenzione a posteriori dell’attività pregressa.

La Commissione è quindi dell’opinione che le misure di ristrutturazione non possano essere adeguatamente distinte dalle misure adottate prima del 31 dicembre 2002. Arriva pertanto alla conclusione che il Land Assia, alla luce degli aiuti al funzionamento concessi dal Land in precedenza, non abbia agito, nel concedere le diverse misure di ristrutturazione a favore della GmbH (apporto di attivi, cancellazione dei debiti, due conferimenti di capitale) come un investitore operante nell’ambito di un’economia di mercato e che, quindi, le misure di ristrutturazione integrino un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Trovano pertanto conferma i dubbi che hanno condotto la Commissione ad avviare il procedimento e le conclusioni formulate in via provvisoria nella decisione di avvio.

Il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina

Per quanto riguarda il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina, l’inchiesta ha confermato i dubbi nutriti dalla Commissione, ovvero che il Land Assia, nel concedere il Partiarisches Darlehen a favore della Hessische Staatsweingüter GmbH, non abbia agito, alla luce dei suoi precedenti investimenti, come un imprenditore operante in un’economia di mercato.

Le argomentazioni del gruppo interessato sulle pretese lacune del piano aziendale si riferiscono anche al finanziamento della nuova cantina. Tali considerazioni sono state contestate dalla Germania nelle proprie osservazioni (cfr. considerando 58 e 68). La Commissione ritiene, anche con riguardo al finanziamento della nuova cantina, che le perplessità manifestate dall’interessato possano ritenersi superate alla luce delle osservazioni della Germania e valuta il piano aziendale come ben strutturato (cfr. considerando 91), in quanto tiene in adeguata considerazione le possibili oscillazioni del raccolto e della qualità nonché il calo di liquido, e contempla tutte le voci di costo necessarie (cfr. considerando 68 e 69). Il piano aziendale è stato inoltre esaminato dalla KPMG che lo ha qualificato come estremamente prudente (cfr. considerando 38).

L’interessato si è pronunciato anche sul fatto che il conferimento di capitale proprio da parte del Land Assia per finanziare la nuova cantina è stato convertito in un Partiarisches Darlehen solo in seguito ai contatti intervenuti con la Commissione. Ha osservato, inoltre, che il piano aziendale non indicherebbe i costi relativo agli uffici amministrativi e per l’enoteca degli Hessische Staatsweingüter. Secondo l’interessato non si potrebbe escludere una sovvenzione incrociata mediante il pagamento di canoni di affitto ridotti.

La Germania comunica nelle proprie osservazioni che tutti i pagamenti già effettuati in relazione alla nuova cantina sono stati retroattivamente ricondotti al Partiarisches Darlehen alle condizioni ivi previste (cfr. considerando 67). Chiarisce inoltre che il piano aziendale tiene conto di tutte le spese per il trasferimento nel monastero di Eberbach degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter (cfr. considerando 69). Nel piano aziendale sono esposti canoni di locazione stimati. La Commissione ritiene quindi che le perplessità esposte dall’interessato possano dirsi superate alla luce dei chiarimenti della Germania.

Il Partiarisches Darlehen si fonda su un rendimento annuo fisso del 3,7 % e su una partecipazione agli utili dell’azienda (per una dettagliata descrizione delle condizioni di finanziamento, cfr. i considerando da 41 a 44). La Commissione è dell’opinione che tali previsioni integrino condizioni di mercato accettabili per questo tipo di investimento. La Commissione osserva inoltre che la parte residua del finanziamento proviene da un prestito bancario concesso a condizioni di mercato, circostanza questa che costituisce un indicatore della capacità economica dell’impresa.

La Commissione conferma, quindi, le conclusioni illustrate nella propria comunicazione del 20 dicembre 2006 [C(2006) 6605 definitivo], ovvero che il Partiarisches Darlehen in sé risulta essere stato concesso a condizioni che sarebbero accettabili per un investitore operante in un’economia di mercato e che la GmbH non è stata, di conseguenza, avvantaggiata.

La Commissione ritiene però che il finanziamento della nuova cantina non possa essere ragionevolmente distinto dagli aiuti concessi in precedenza alla GmbH. La nuova cantina era parte integrale del piano di ristrutturazione e deve essere considerata una misura ulteriore nell’ambito del processo di ristrutturazione (con la cancellazione dei debiti e i due conferimenti di capitale). L’attuale situazione economica e finanziaria della GmbH, che le ha permesso di ottenere un finanziamento parziale della cantina da parte di una banca commerciale, è il risultato delle misure di ristrutturazione approvate dal Land Assia a favore della GmbH e deve essere, quindi, valutata sulla base di tali premesse.

La Commissione giunge pertanto alla conclusione che il Land Assia, finanziando il capitale proprio della nuova cantina per 7,5 milioni di EUR, somma messa a disposizione come Partiarisches Darlehen alle condizioni da quest’ultimo previste, tenuto conto delle misure di ristrutturazione adottate in precedenza, non ha agito come un investitore operante in un’economia di mercato, con l’effetto che il Partiarisches Darlehen integra un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

I dubbi che hanno indotto la Commissione ad avviare il procedimento e le conclusioni provvisorie esposte nella decisione di avvio del medesimo trovano, quindi, conferma.

Le eccezioni previste all’articolo 87 del trattato CE

Il divieto di aiuti di Stato previsto all’articolo 87, paragrafo 1, non esclude che determinate tipologie di aiuti possano essere considerate compatibili con il mercato comune alla luce delle eccezioni previste ai paragrafi 2 e 3 dello stesso articolo.

Non si può sostenere che le misure oggetto di esame abbiano carattere sociale o siano destinate a ovviare ai danni arrecati da calamità naturali, onde richiamarsi all’articolo 87, paragrafo 2, lettere a) o b), del trattato CE. Allo stesso modo, le misure chiaramente non sono finalizzate a favorire lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo o la cultura né la conservazione del patrimonio. Ne consegue che neppure le eccezioni previste all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a), b) e d), del trattato CE possono trovare applicazione nel caso in esame.

In applicazione dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, la Commissione può dichiarare compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza in misura contraria all’interesse comune.

Le misure precedenti al 31 dicembre 2002

Ai sensi del punto 15 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-201313, per poter essere compatibili con il mercato comune le misure devono includere una componente di incentivo o esigere una contropartita da parte del beneficiario. Gli aiuti di Stato unilaterali, intesi meramente a migliorare la situazione finanziaria dei produttori senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore, sono considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune.

La Commissione osserva che non è chiaro se gli Hessische Staatsweingüter nel periodo antecedente al 2003 potessero essere qualificati come un’impresa in difficoltà. È vero che l’importo di 541859 EUR erogato agli Hessische Staatsweingüter dal Land Assia nel periodo 1995-2002 costituisce un aiuto al funzionamento, questo però non presuppone necessariamente che gli Hessische Staatsweingüter fossero un’impresa in difficoltà, ovvero che non fossero in grado di reperire ulteriori risorse finanziarie a condizioni di mercato. Gli occasionali interventi a copertura del deficit di bilancio rappresentavano inoltre misure ad hoc non fondate su un piano di ristrutturazione. Tali misure sono state adottate molto prima che venisse deciso il piano di ristrutturazione. L’ultimo degli interventi a copertura del deficit di bilancio, compreso nei 541859 EUR, ha avuto luogo nel 1999 (cfr. considerando 21), mentre le attività preparatorie per la ristrutturazione sono iniziate solo nel 2001, un piano di ristrutturazione è stato elaborato non prima del 2002 e la ristrutturazione è stata decisa ufficialmente solo il 10 dicembre 2002 (cfr. la descrizione della ristrutturazione ai considerando da 23 a 38 e in particolare al considerando 28). La copertura delle perdite di bilancio non può quindi essere considerata parte del processo di ristrutturazione, in quanto quest’ultimo è iniziato, di fatto, il 31 dicembre 2002.

Tali misure non erano inoltre neppure collegate ad investimenti, progetti di formazione, creazione di posti lavoro o ad una qualche contropartita da parte del beneficiario. Gli aiuti avevano unicamente lo scopo di migliorare la situazione finanziaria del beneficiario.

La Commissione ritiene pertanto che questi aiuti rappresentino un aiuto al funzionamento non compatibile con il mercato comune.

La Commissione deplora che l’aiuto non sia stato comunicato dalla Germania ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma che sia stato invece attuato illegalmente.

La ristrutturazione dell’azienda vinicola del Land Assia e il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina

Avendo accertato che il finanziamento del capitale proprio della nuova cantina costituisce, alla luce delle misure di ristrutturazione adottate in precedenza, un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE (cfr. considerando 103), esso verrà considerato in prosieguo come parte delle misure di ristrutturazione.

Gli aiuti per la ristrutturazione a favore di imprese in difficoltà devono generalmente essere esaminati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà14. In base ai punti 103 e 104 di detti orientamenti, la Commissione tuttavia è tenuta ad esaminare gli aiuti notificati prima del 10 ottobre 2004 e gli aiuti per il salvataggio e per la ristrutturazione non notificati alla luce degli orientamenti in vigore al momento della notifica o al momento della concessione dell’aiuto.

Le misure di ristrutturazione a favore della futura GmbH sono state ufficialmente approvate con decisione del governo del Land del 10 dicembre 2002 (cfr. considerando da 28 a 33). Tale data deve essere pertanto considerata come momento della concessione dell’aiuto. A tale data erano in vigore gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 199915 (in prosieguo «gli orientamenti per la ristrutturazione»). Il capitolo 3.2 di detti orientamenti contiene le disposizioni specifiche in materia di aiuti per la ristrutturazione.

Ammissibilità dell’impresa

In base al punto 30 degli orientamenti per la ristrutturazione, l’impresa deve poter essere considerata in difficoltà per poter essere presa in considerazione ai fini della concessione degli aiuti.

In conformità del punto 4 degli orientamenti per la ristrutturazione, la Commissione ritiene che un’impresa sia in difficoltà qualora essa non sia in grado, con le proprie risorse finanziarie o ottenendo i fondi necessari dai proprietari/azionisti o dai creditori, di contenere le perdite che potrebbero condurla quasi certamente, senza un intervento esterno dei poteri pubblici, al collasso economico a breve o a medio termine.

Nel presente caso la GmbH disponeva, fin dal momento della sua costituzione ad inizio 2003, di una solida base finanziaria (cfr. considerando 32). Il bilancio di apertura rispecchiava però già la situazione successiva all’esecuzione della maggior parte delle misure di ristrutturazione (conferimento di attivi, cancellazione dei debiti e primo conferimento di capitale). Neppure a tali condizioni, con le sole risorse finanziarie proprie, la GmbH sarebbe stata in grado di contenere le perdite fino al raggiungimento del previsto punto di pareggio. I trasferimenti necessari per coprire le esigenze di cassa nei primi anni della ristrutturazione sono stati stimati nel piano aziendale del giugno 2002 in circa 4,3 milioni di EUR (cfr. considerando 26). Secondo il modello rivisto del settembre 2002 sarebbero stati necessari ulteriori 3,4 milioni di EUR (cfr. considerando 27). Nonostante una dotazione di capitale proprio relativamente forte della GmbH (capitale proprio per circa 7,6 milioni di EUR, pari quindi al 91 % del totale di bilancio), l’impresa molto probabilmente non sarebbe stata in grado, solo con risorse finanziare proprie, di far fronte alle esigenze di cassa fino al raggiungimento della redditività. È altamente improbabile, inoltre, che, senza la garanzia del Land Assia, la GmbH avrebbe ottenuto fondi da parte di terzi. È stato provato che nell’ambito delle misure di ristrutturazione il socio ha effettuato i conferimenti a condizioni che non sarebbero state accettabili per un investitore operante secondo i criteri di un’economia di mercato (cfr. considerando 94). Date tali premesse, si deve ritenere che i mezzi messi a disposizione dal Land Assia costituiscano un elemento d’aiuto e non possano essere portati a prova del fatto che l’impresa sarebbe stata in grado di sopravvivere senza l’intervento dello Stato.

Ne consegue che, fin dal momento della sua costituzione, la GmbH poteva essere considerata un’impresa in difficoltà ai sensi del punto 4 degli orientamenti per la ristrutturazione.

Ai sensi del punto 7 degli orientamenti per la ristrutturazione, un’impresa di nuova costituzione non può essere beneficiaria di aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione anche se la sua posizione iniziale è precaria. Alla nota 9 degli orientamenti per la ristrutturazione si precisa tuttavia che la costituzione da parte di un’impresa di una società controllata al solo fine di riceverne gli attivi ed eventualmente il passivo non è considerata come la costituzione di una nuova impresa.

Nel caso in esame la GmbH è stata costituita il 1o gennaio 2003 e quindi, al momento in cui sono state adottate le misure di ristrutturazione, rientrava nella definizione di impresa di nuova costituzione. Tuttavia, mentre i beni immobili sono rimasti effettivamente in capo al Land Assia (conferiti alla Betrieb gewerblicher Art) e vengono concessi in affitto alla GmbH, l’attivo circolante, beni mobili strumentali all’attività d’impresa per un valore di 7,3 milioni di EUR, oltre a debiti a breve termine e accantonamenti, sono stati conferiti alla GmbH. La GmbH può pertanto essere considerata una controllata costituita al solo fine di ricevere determinate poste attive e passive della Landesbetrieb. La Commissione ritiene perciò che la GmbH rientri nell’eccezione prevista alla nota 9 degli orientamenti per la ristrutturazione e possa in linea di principio essere beneficiaria di aiuti alla ristrutturazione ai sensi del punto 30 dei citati orientamenti.

Ripristino della redditività

Ai sensi dei punti da 31 a 34 degli orientamenti per la ristrutturazione, la concessione degli aiuti è subordinata alla realizzazione di un piano di ristrutturazione. Detto piano di ristrutturazione, la cui durata deve essere la più limitata possibile, deve permettere di ripristinare l’efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell’impresa entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Il piano di ristrutturazione deve proporre una trasformazione tale da consentire all’azienda, dopo la ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari. Il tasso di rendimento previsto del capitale proprio dovrà essere sufficiente per permettere all’azienda di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie risorse.

Nel caso in oggetto, nel quadro delle iniziative intese a preparare la ristrutturazione è stato predisposto, tra l’agosto e il novembre 2001, un documento strategico («Analisi della situazione e prospettive di sviluppo») che presentava varie ipotesi di sviluppo futuro dei vigneti statali (cfr. considerando 23). Sulla base di detto documento veniva redatto, nel giugno 2002, un piano aziendale che prendeva in considerazione ciascuna delle ipotesi. L’unica opzione che avrebbe potuto permettere il ripristino della redditività a lungo termine era la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter nel monastero di Eberbach. Tale opzione presupponeva l’accollo da parte del Land di tutti i debiti accumulati dall’azienda vinicola sino a fine 2002. Gli investimenti necessari per la nuova cantina sono stati preventivati in complessivi 15 milioni di EUR e dovrebbero essere finanziati in parte mediante la vendita di terreni non strumentali all’attività d’impresa e in parte mediante capitale di terzi. Il modello di sviluppo contenuto nel piano aziendale ipotizza un primo contributo di copertura da parte degli Hessische Staatsweingüter nell’esercizio 2006/2007 e un primo flusso di cassa positivo nell’esercizio 2008/2009. Nel settembre 2002, in considerazione del cambiamento della situazione di mercato e alla luce di altre circostanze, si è reso necessario aggiornare il piano aziendale, prevedendo che il ripristino della redditività sarebbe stato possibile solo in un momento successivo rispetto a quanto ipotizzato nel modello di sviluppo del giugno 2002. Con decisione del 10 dicembre 2002 il governo dell’Assia si pronunciava a favore di tale strategia (cfr. considerando da 24 a 28).

Il piano aziendale del settembre 2002 è stato aggiornato ancora una volta nel febbraio 2003 (e ampliato con una previsione completa degli utili e delle perdite) e, di nuovo, nel novembre 2003. Il piano aziendale prevedeva un primo margine operativo lordo positivo16 già nell’esercizio 2007, un primo flusso di cassa positivo per il 2010 e utili di esercizio a far data dal 2014. In base alle informazioni trasmesse, il modello finanziario di riferimento avrebbe portato ad un rendimento del capitale proprio (riferito al risultato ante imposte) superiore al 3 % nel 2016 e superiore al 7 % a partire dal 2019.

La Commissione ritiene che il piano di ristrutturazione deciso dal governo del Land Assia nel dicembre 2002 permetterà di ripristinare la redditività a lungo termine della GmbH entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future.

La Commissione è inoltre dell’opinione che il tasso di rendimento del capitale proprio dell’impresa ristrutturata sia sufficiente a permetterle di affrontare la concorrenza sul mercato facendo affidamento soltanto sulle proprie risorse. A tale riguardo la Commissione richiama la perizia Hoffmann, depositata dalle autorità dell’Assia. Detta perizia indica, per vigneti paragonabili agli Hessische Staatsweingüter, un tasso di redditività tra il 2 % e il 3 % circa. Il periodo necessario per il raggiungimento del punto di pareggio nel caso di ristrutturazione di una cantina o nel caso di investimenti a lungo termine di entità notevole viene stimato in almeno 10 anni, con una media compresa tra i 10 e i 15 anni (cfr. considerando da 35 a 37). In base alle informazioni trasmesse, il piano aziendale del febbraio 2003 è stato esaminato dalla KPMG, che lo ha qualificato come estremamente prudente, in linea con uno scenario pessimistico (cfr. considerando 38).

La Commissione ritiene inoltre che il piano di ristrutturazione proponga una trasformazione tale da consentire all’azienda, al termine della ristrutturazione, di coprire la totalità dei suoi costi, compresi l’ammortamento e gli oneri finanziari, e di ripristinare la redditività dell’impresa (cfr. considerando 30).

Il piano di ristrutturazione di riferimento è quindi conforme al disposto dei punti da 31 a 34 degli orientamenti per la ristrutturazione.

Prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall’aiuto

Ai sensi dei punti da 35 a 39 degli orientamenti per la ristrutturazione, è necessario adottare misure in grado di controbilanciare, per quanto possibile, le ripercussioni negative sui concorrenti; tali misure comportano sovente una limitazione della presenza che l’impresa può avere sul suo mercato o sui suoi mercati una volta terminato il periodo di ristrutturazione. Se però la quota di mercato rilevante detenuta dall’impresa è trascurabile, la Commissione può lecitamente supporre che non vi è indebita distorsione del mercato (cfr. punto 36 degli orientamenti per la ristrutturazione).

In base alle informazioni trasmesse, gli Hessische Staatsweingüter sono, con una superficie coltivata di circa 190 ettari, il più grande vigneto della Germania. Il volume delle vendite della GmbH è stato stimato nel piano aziendale del giugno 2002 in circa un milione di litri l’anno. Dalle informazioni ricevute emerge che prima del 2003 gli Hessische Staatsweingüter producevano prevalentemente Riesling. A livello europeo (UE-25) sono stati prodotti nel periodo 2002/2003 complessivamente circa 15,6 miliardi di litri di vino17. La quota degli Hessische Staatsweingüter rispetto alla produzione complessiva è inferiore allo 0,01 %. Le autorità tedesche hanno dichiarato che la superficie complessiva coltivata a Riesling all’interno dell’Unione europea è pari nell’insieme a 26413 ettari (di cui 21197 ettari, ovvero la maggior parte dell’area totale, si trovano in territorio tedesco). Gli Hessische Staatsweingüter detengono, quindi, con una superficie coltivata di circa 190 ettari, circa lo 0,7 % della superficie complessiva coltivata a Riesling all’interno dell’Unione europea. Si può pertanto legittimamente considerare trascurabile la quota di mercato rilevante detenuta dall’impresa; nel caso oggetto di esame è possibile pertanto prescindere dalle misure compensative previste.

La Commissione prevede in ogni caso, in linea con la possibilità offerta al punto 42. iii) degli orientamenti per la ristrutturazione, che gli Hessische Staatsweingüter non siano destinatari di altri aiuti durante la fase di ristrutturazione (e, quindi, in base al piano aziendale aggiornato nel novembre 2003, sino al 2014).

Aiuto limitato al minimo

Ai sensi dei punti 40 e 41 degli orientamenti per la ristrutturazione, l’importo e l’intensità dell’aiuto devono essere limitati al minimo indispensabile per consentire la ristrutturazione. I beneficiari dell’aiuto devono inoltre contribuire in maniera significativa al programma di ristrutturazione, sia con fondi propri, anche tramite la vendita di attivi, qualora non siano indispensabili alla sopravvivenza dell’impresa, che ricorrendo a fonti esterne di finanziamento commerciale. L’aiuto non può essere erogato sotto forma o di ammontare tale da consentire all’impresa di disporre di liquidità supplementari che potrebbero essere utilizzate per iniziative aggressive e perturbatrici del mercato, senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione. Gli aiuti non dovrebbero nemmeno essere utilizzati per finanziare nuovi investimenti non indispensabili al ripristino della redditività. Deve essere dimostrato alla Commissione che l’aiuto servirà solo al ripristino della redditività dell’impresa e che non permetterà al beneficiario, durante la realizzazione del piano di ristrutturazione, di sviluppare la propria capacità di produzione, salvo che ciò sia necessario per ripristinare la redditività dell’impresa senza tuttavia falsare la concorrenza.

Nel quadro delle iniziative intese a preparare la ristrutturazione dell’azienda vinicola sono state considerate tre opzioni, ovvero il graduale restauro dei vecchi locali a Eltville, la costruzione di una nuova cantina a Eltville e la costruzione di una nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg (cfr. considerando da 24 a 26). La Commissione riconosce che l’unica opzione idonea a garantire il ripristino della redditività a lungo termine degli Hessische Staatsweingüter era la costruzione della nuova cantina nell’area della tenuta di Steinberg e il trasferimento degli uffici amministrativi e dell’enoteca degli Hessische Staatsweingüter nel monastero di Eberbach (cfr. considerando 26). In base alle informazioni trasmesse, la nuova cantina permetterebbe agli Hessische Staatsweingüter di produrre vini rossi di alta qualità. La Commissione è pertanto dell’opinione che l’ampliamento della capacità produttiva previsto nel piano aziendale sia necessario per il ripristino della redditività dell’impresa. Ritiene inoltre che l’aiuto sia limitato al minimo indispensabile per la ristrutturazione. La GmbH ha ottenuto, all’atto della sua costituzione, il 1o gennaio 2003, un conferimento di capitale per un milione di EUR. In base al bilancio presentato, la società disponeva inoltre di liquidità per circa 538000 EUR. Il piano aziendale prevedeva invece che la GmbH avrebbe conseguito un primo flusso di cassa positivo solo nell’esercizio 2008/2009. I trasferimenti necessari per coprire le esigenze di cassa nei primi anni di attività della GmbH sono stati stimati in una somma complessiva compresa tra i 4,3 e i 7,7 milioni di EUR. Si può pertanto concludere che l’impresa, nonostante il conferimento di capitale iniziale, non disponeva di liquidità supplementare da poter essere utilizzata per iniziative aggressive o perturbatrici del mercato senza alcun rapporto con il processo di ristrutturazione.

La nuova cantina, con un volume di investimenti complessivo di circa 15 milioni di EUR, viene in parte finanziata mediante un Partiarisches Darlehen di 7,5 milioni di EUR. La parte residua del finanziamento della nuova cantina viene reperita mediante un prestito da parte di una banca commerciale (cfr. considerando 49). La Commissione constata che tale prestito costituisce un significativo contributo proprio. Nel caso oggetto di esame le condizioni previste ai punti 40 e 41 degli orientamenti per la ristrutturazione sono quindi soddisfatte.

Piena attuazione del piano di ristrutturazione

Ai sensi del punto 43 degli orientamenti per la ristrutturazione l’impresa deve attuare pienamente il piano di ristrutturazione.

La Commissione è del parere che detta condizione sia stata rispettata. Secondo le informazioni trasmesse, nei primi due anni di attività la GmbH ha ampiamente superato il volume d’affari e gli utili previsti. Successivamente alla costituzione della GmbH e al primo apporto di capitale, il Land ha effettuato un ulteriore conferimento per 1,225 milioni di EUR (cfr. considerando 33). La nuova cantina (investimento preventivato di complessivi 15 milioni di EUR) viene finanziata, in parte, mediante un Partiarisches Darlehen del Land con un tasso di interesse minimo garantito (cfr. considerando da 40 a 45) e, in parte, mediante un prestito da parte di una banca commerciale (cfr. considerando 49). Gli uffici amministrativi e l’enoteca dovranno essere trasferiti nei locali del monastero di Eberbach.

Principio dell’«aiuto unico» (una tantum)

Il punto 48 degli orientamenti per la ristrutturazione stabilisce che gli aiuti alla ristrutturazione sono da concedersi una sola volta nell’arco di dieci anni (a partire dalla conclusione della fase di ristrutturazione o dalla rinuncia all’esecuzione del piano), per evitare qualsiasi sostegno indebito alle imprese. Ai sensi del punto 49, le modifiche dell’assetto proprietario dell’impresa beneficiaria a seguito della concessione di un aiuto non pregiudicano l’applicazione di questa regola.

La Commissione ritiene che nella presente fattispecie sia stato rispettato il principio dell’aiuto unico, in quanto gli Hessische Staatsweingüter non hanno beneficiato di aiuti al salvataggio o alla ristrutturazione negli ultimi dieci anni. Come esposto al considerando 109, la Commissione non ha accertato che gli Hessische Staatsweingüter dovessero essere considerati un’impresa in difficoltà, nel periodo in cui erano ancora parte dell’amministrazione pubblica, e in seguito quando venivano gestiti come Landesbetrieb. Gli occasionali interventi volti a coprire il deficit di bilancio nel periodo 1995-2002 costituivano piuttosto solo aiuti al funzionamento illegittimi (cfr. considerando 111).

La Commissione valuta perciò che le misure di ristrutturazione del Land Assia a favore degli Hessische Staatsweingüter sono coerenti con le disposizioni applicabili degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà del 1999 e quindi sono compatibili con il mercato comune.

La Commissione deplora che l’aiuto non sia stato comunicato dalla Germania ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, ma che sia stato invece attuato illegalmente.

VI. CONCLUSIONE

La Commissione constata che la Germania ha attuato misure illegittime in violazione delle disposizioni degli articoli 87 e 88 del trattato CE, al fine di concedere agli Hessische Staatsweingüter aiuti sotto forma di copertura continuativa del deficit di bilancio per un importo complessivo di 541859 EUR. Tali aiuti hanno favorito sia la Betrieb gewerblicher Art che la GmbH. Alla luce delle caratteristiche specifiche del caso oggetto di esame si può affermare che il vantaggio conseguito è proporzionale all’attivo trasferito a suo tempo alla Landesbetrieb Hessische Staatsweingüter.

La Commissione constata inoltre che le misure di ristrutturazione poste in essere dal Land Assia a favore della GmbH rappresentano un aiuto di Stato compatibile con il trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’aiuto di Stato per 541859 EUR, illegittimamente concesso dalla Germania a favore degli Hessische Staatsweingüter nel periodo compreso tra il 1995 e il 2002, in violazione del disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, non è compatibile con il mercato comune.

L’aiuto di Stato concesso dalla Germania a favore della società Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach successivamente al 2002, sotto forma di misure per la ristrutturazione, in violazione del disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, è compatibile con il mercato comune.

Art. 2

1. La Germania richiede alla Betrieb gewerblicher Art e alla Hessische Staatsweingüter GmbH Kloster Eberbach il rimborso degli aiuti indicati all’articolo 1, primo comma, proporzionalmente a quanto conseguito da ciascuno dei beneficiari.

2. La somma da recuperare comprende gli interessi maturati a far data dalla concessione dell’aiuto e sino all’effettiva restituzione.

3. Gli interessi sono calcolati, in conformità alle disposizioni del capitolo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione18, secondo il regime dell’interesse composto.

Art. 3

1. Il recupero dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma, è immediato e effettivo.

2. Le autorità tedesche garantiscono l’attuazione della presente decisione entro quattro mesi dalla sua pubblicazione.

Art. 4

1. Entro due mesi dalla pubblicazione della presente decisione, le autorità tedesche trasmettono alla Commissione le seguenti informazioni:

l’importo complessivo (capitale ed interessi) che ciascuno dei destinatari è tenuto a restituire,

una descrizione dettagliata delle misure adottate e previste per garantire l’attuazione della presente decisione,

comunicazioni scritte inviate ai beneficiari per richiedere la restituzione degli aiuti.

2. La Germania tiene la Commissione informata in merito allo stato di avanzamento delle misure per l’attuazione della decisione, sino all’effettiva restituzione dell’aiuto di cui all’articolo 1, primo comma. Su richiesta della Commissione, le autorità tedesche forniscono senza indugio informazioni circa le misure adottate e previste per garantire l’attuazione della decisione. Forniscono inoltre indicazioni dettagliate relativamente alle somme già restituite dai beneficiari a titolo di capitale e interessi.

Art. 5

La Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2008. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione