Decisione CIAD/3/2008 del Comitato politico e di sicurezza del 28 maggio 2008 che modifica la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione dei contributi di paesi terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana (2008/412/PESC)
Testo vigente
IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,
visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 25, terzo comma,
vista l’azione comune 2007/677/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana1 (operazione EUFOR Tchad/RCA), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,
vista la decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, relativa all’accettazione dei contributi di paesi terzi all’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana2 e la decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza relativa alla costituzione del comitato dei contributori per l’operazione militare dell’Unione europea nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana3,
A seguito delle raccomandazioni relative al contributo della Federazione russa del comandante dell’operazione dell’UE e del Comitato militare dell’Unione europea, il contributo della Federazione russa dovrebbe essere accettato.
A norma dell’articolo 6 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore della difesa,
DECIDE:
Art. 1
L’articolo 1 della decisione CIAD/1/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 13 febbraio 2008, è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Contributi di Stati terzi A seguito delle conferenze sulla costituzione della forza e delle successive consultazioni, i contributi della Repubblica d’Albania e della Federazione russa sono accettati per l’operazione militare dell’UE nella Repubblica del Ciad e nella Repubblica centrafricana.»
Art. 2
L’allegato della decisione CIAD/2/2008 del Comitato politico e di sicurezza, del 18 marzo 2008, è sostituito dal seguente:
Art. 3 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 28 maggio 2008. Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente M. Ipavic