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Decisione del Consiglio del 5 giugno 2008 sull'applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al sistema d'informazione Schengen nella Confederazione svizzera (2008/421/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto l'accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (di seguito «l'accordo»)1, firmato il 26 ottobre 20042 ed entrato in vigore il 1o marzo 20083, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

L'articolo 15, paragrafo 1, dell'accordo stabilisce che le disposizioni dell'acquis di Schengen si applicano nella Confederazione svizzera solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis.

Il Consiglio ha verificato se la Confederazione svizzera assicurasse livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: alla Confederazione svizzera è stato trasmesso un questionario completo, le relative risposte sono state messe agli atti, e sono state effettuate nella Confederazione svizzera visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili quali definite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l'istituzione della Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (di seguito «SCH/Com-ex (98) 26 def.»)4.

Il 5 giugno 2008 il Consiglio ha concluso che la Confederazione svizzera soddisfaceva le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data per l'applicazione dell'acquis di Schengen relativo al sistema d'informazione Schengen (di seguito «SIS») in detto Stato.

L'entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso la Confederazione svizzera. L'utilizzo di detti dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le applicabili procedure di valutazione Schengen definite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS nella Confederazione svizzera. Una volta effettuate tali valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera.

L'accordo tra la Confederazione svizzera, la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia relativo all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in Svizzera, in Islanda o in Norvegia stabilisce che entrerà in vigore, per quanto riguarda l'attuazione, l'applicazione e lo sviluppo dell'acquis di Schengen, alla stessa data di entrata in vigore dell'accordo.

È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione per la soppressione dei controlli, occorrerebbe imporre talune restrizioni all'uso del SIS,

DECIDE:

Art. 1

1. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 1 si applicano a decorrere dal 14 agosto 2008 alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al SIS di cui all'allegato 2 si applicano a decorrere dalla data prevista in tali disposizioni alla Confederazione svizzera nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

3.

Dal 9 giugno 2008 i dati reali SIS possono essere trasferiti alla Confederazione svizzera.

Dal 14 agosto 2008 la Confederazione svizzera potrà inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatto salvo il paragrafo 4.

4. Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con la Confederazione svizzera, quest'ultima:

  1. a) non è tenuta a rifiutare l'ingresso nel suo territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da uno Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;

  2. b) si astiene dall'inserire dati disciplinati dall'articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativa all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni5 (di seguito «Convenzione di Schengen»).

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente D. Mate