Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2008 concernente la mobilizzazione del Fondo di solidarietà dell’Unione europea, in conformità del punto 26 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (2008/469/CE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria1, in particolare il punto 26,
visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell’11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell’Unione europea2,
vista la proposta della Commissione,
L’Unione europea ha creato un Fondo di solidarietà dell’Unione europea («il Fondo») per mostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi.
L’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 consente la mobilizzazione del Fondo entro il massimale annuo di 1 MRD EUR.
Il regolamento (CE) n. 2012/2002 contiene disposizioni per la mobilizzazione del Fondo.
La Grecia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dagli incendi boschivi dell’agosto 2007.
La Slovenia ha presentato una richiesta di mobilizzazione del Fondo a seguito della catastrofe causata dalle alluvioni del settembre 2007,
DECIDONO:
Art. 1
Nel quadro del bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2008 il Fondo di solidarietà dell’Unione europea sarà mobilitato per fornire l’importo di 98023212 EUR in stanziamenti d’impegno e di pagamento.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Strasburgo, addì 5 giugno 2008. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente J. Lenarčič