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Decisione della Commissione del 12 giugno 2008 che istituisce un programma specifico di controllo ed ispezione relativo agli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico [notificata con il numero C(2008) 2558] (2008/589/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca1, in particolare l’articolo 34 quater, paragrafo 1,

Il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock, stabilisce le condizioni per lo sfruttamento sostenibile del merluzzo bianco del Mar Baltico nonché le norme in materia di monitoraggio, controllo e sorveglianza di tali attività.

Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca2, prevede attività di controllo da parte della Commissione e cooperazione fra gli Stati membri per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.

Per garantire l’efficacia del piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock è necessario stabilire un programma specifico di controllo ed ispezione.

È opportuno che il programma specifico di controllo ed ispezione sia istituito per un periodo triennale. I risultati derivanti dall’applicazione di detto programma devono essere periodicamente valutati dagli Stati membri interessati in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca, istituita dal regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio3.

Occorre incoraggiare la cooperazione fra gli Stati membri interessati al fine di rafforzare l’uniformità delle pratiche di ispezione e sorveglianza e contribuire allo sviluppo del coordinamento delle attività di controllo fra le autorità competenti di tali Stati membri.

Le attività congiunte di ispezione e sorveglianza devono essere condotte conformemente ai piani di impiego congiunto stabiliti dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

Le misure di cui alla presente decisione sono state stabilite in collaborazione con gli Stati membri interessati.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

La presente decisione istituisce un programma specifico di controllo e ispezione inteso a garantire:

  1. a) l’attuazione armonizzata del piano pluriennale istituito dal regolamento (CE) n. 1098/2007 per gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attività di pesca che sfruttano questi stock; e

  2. b) il controllo e l’ispezione armonizzati delle attività di pesca che sfruttano gli stock di salmone del Mar Baltico.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Il programma specifico di controllo e ispezione riguarda il controllo e l’ispezione:

  1. a) delle attività di pesca esercitate dai pescherecci di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1098/2007 e dai pescherecci di qualunque lunghezza che praticano la pesca del salmone;

  2. b) di tutte le attività connesse, compresi lo sbarco, la pesatura, la commercializzazione, il trasporto e il magazzinaggio dei prodotti della pesca, nonché la registrazione degli sbarchi e delle vendite.

2. Il programma specifico di controllo ed ispezione si applica per cinque anni.

Art. 4 Ispezioni della Commissione

Quando la Commissione intraprende un’ispezione di propria iniziativa e senza l’assistenza degli ispettori dello Stato membro interessato, in conformità all’articolo 27, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del regolamento (CE) n. 2371/2002, i suoi ispettori informano, ove possibile, le autorità competenti di detto Stato membro in merito ai loro accertamenti.

Art. 5 Ispezioni effettuate dagli Stati membri

1. Uno Stato membro che intende esercitare sorveglianza e ispezionare pescherecci nelle acque sottoposte alla giurisdizione di un altro Stato membro nell’ambito di un piano di impiego congiunto stabilito in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio, del 26 aprile 2005, che istituisce un’Agenzia comunitaria di controllo della pesca e modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93 che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca4, notifica la propria intenzione al punto di contatto dello Stato membro costiero interessato, designato in conformità all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1042/2006 della Commissione5, e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca (ACCP). La notifica contiene le seguenti informazioni:

  1. a) il tipo, il nome e l’indicativo di chiamata delle navi e degli aeromobili utilizzati per l’ispezione sulla base dell’elenco redatto in conformità all’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2371/2002;

  2. b) la zona, definita all’articolo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 1098/2007, in cui si svolgeranno la sorveglianza e l’ispezione;

  3. c) la durata delle attività di sorveglianza ed ispezione.

2. La sorveglianza e le ispezioni saranno effettuate in conformità dell’allegato I.

Art. 6 Attività congiunte di ispezione e sorveglianza

Gli Stati membri effettuano attività congiunte di ispezione e sorveglianza in conformità al piano di impiego congiunto stabilito dall’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.

Art. 7 Informazione

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 31 gennaio di ogni anno, le seguenti informazioni riguardanti l’anno civile precedente:

  1. a) le attività di ispezione e sorveglianza indicate nell’allegato I;

  2. b) tutte le infrazioni definite nell’allegato II constatate nel corso dei dodici mesi, precisando, per ciascuna di esse, la bandiera della nave, la data e il luogo dell’ispezione e il tipo di infrazione; quest’ultimo è indicato dagli Stati membri mediante le lettere elencate nell’allegato II;

  3. c) la situazione relativa al perseguimento delle infrazioni di cui all’allegato II rilevate durante l’anno civile passato o precedentemente;

  4. d) eventuali attività di coordinamento e cooperazione fra Stati membri.

Art. 8 Valutazione

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno ciascuno Stato membro redige e invia alla Commissione e all’Agenzia comunitaria di controllo della pesca una relazione di valutazione riguardante le attività di controllo ed ispezione realizzate nell’anno civile precedente nell’ambito del programma specifico di controllo ed ispezione di cui alla presente decisione e del programma nazionale di controllo di cui all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1098/2007.

2. Uno Stato membro può chiedere l’aiuto dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca per elaborare la relazione.

3. Detta Agenzia tiene conto delle relazioni menzionate al paragrafo 1 all’atto di effettuare la valutazione annuale dell’efficacia dei piani di impiego congiunto conformemente all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 768/2005.

4. La Commissione convoca la riunione di cui all’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1098/2007 in collaborazione con l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca. Durante la riunione sono fra l’altro valutate le attività indicate al paragrafo 1.

Art. 9 Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2008. Per la Commissione Joe Borg Membro della Commissione