diritto.io

DECISIONE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 2008 relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea (2010/90/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, considerando quanto segue:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Giordania un protocollo che modifica gli accordi conclusi tra la Comunità europea e i paesi terzi, in particolare l'accordo di associazione euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

I negoziati si sono conclusi.

Il testo del protocollo negoziato con il Regno hascemita di Giordania prevede, all'articolo 8, paragrafo 2, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

Il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presente protocollo si applica in via provvisoria dal 1o gennaio 2007, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL PROTOCOLLO dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno Hascemita di Giordania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, LA REPUBBLICA DI BULGARIA, LA REPUBBLICA CECA, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, L'IRLANDA LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, LA REPUBBLICA DI UNGHERIA, MALTA, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DI POLONIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA ROMANIA, LA REPUBBLICA DI SLOVENIA, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, in appresso denominati «gli Stati membri CE», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata «la Comunità», rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania in appresso denominato «Giordania», dall’altra, CONSIDERANDO che l'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, in appresso denominato «l'accordo euromediterraneo», è stato firmato a Bruxelles il 24 novembre 1997 ed è entrato in vigore il 1o maggio 2002; CONSIDERANDO che il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all'Unione europea e il relativo atto sono stati firmati a Lussemburgo il 25 aprile 2005 e sono entrati in vigore il 1o gennaio 2007; CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo di questo stesso accordo; CONSIDERANDO che si sono svolte le consultazioni di all'articolo 22 dell'accordo euromediterraneo per assicurare che si tenesse conto dei mutui interessi della Comunità e della Giordania, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 La Repubblica di Bulgaria e la Romania diventano Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, ed il Regno hascemita di Giordania, dall'altra, e, al pari degli altri Stati membri della Comunità, rispettivamente adottano e prendono atto dei testi dell'accordo, delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere. CAPO I MODIFICHE AL TESTO DELL'ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI ALLEGATI E PROTOCOLLI Articolo 2 Norme di origine Il protocollo n. 3 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 4, paragrafo 1, i riferimenti ai nuovi Stati membri sono soppressi; CAPO II DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 3 Prove dell'origine e cooperazione amministrativa 1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Giordania o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra di essi sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché: a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nel presente accordo o nel sistema comunitario delle preferenze generalizzate; b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati rilasciati entro il giorno precedente la data di adesione; c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro quattro mesi dalla data di adesione. Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Giordania o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Giordania e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. 2. La Giordania e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che: a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Giordania e la Comunità prima della data dell'adesione; e b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell’adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell’accordo. 3. Le richieste di verifica a posteriori delle prove dell'origine rilasciate a norma degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 possono essere presentate dalle autorità doganali competenti della Giordania o dei nuovi Stati membri e sono accettate da dette autorità per i tre anni successivi al rilascio della prova dell'origine in questione. Articolo 4 Merci in transito 1. Le disposizioni dell'accordo si possono applicare alle merci esportate dalla Giordania verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Giordania, che sono conformi alle disposizioni del protocollo n. 3 e che alla data dell'adesione si trovano in transito o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Giordania o nel nuovo Stato membro in questione. 2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 5 Il Regno hashemita di Giordania si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità. Articolo 6 Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati e la dichiarazione del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso. Articolo 7 1. La Comunità, il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e il Regno hashemita di Giordania procedono all'approvazione del presente protocollo conformemente alle rispettive procedure. 2. Le Parti si notificano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 8 1. Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di approvazione. 2. Il presente protocollo si applica, in via provvisoria, a decorrere dal 1o gennaio 2007. Articolo 9 Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede. Articolo 10 Il testo dell'accordo euromediterraneo, compresi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale e le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue bulgara e rumena, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di associazione approva tali testi. Съставено в Брюксел на тридесети ноември две хиляди и девета година. Hecho en Bruselas, el treinta de noviembre de dos mil nueve. V Bruselu dne třicátého listopadu dva tisíce devět. Udfærdiget i Bruxelles den tredivte november to tusind og ni. Geschehen zu Brüssel am dreißigsten November zweitausendneun. Kahe tuhande üheksanda aasta novembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis. Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες εννιά. Done at Brussels on the thirtieth day of November in the year two thousand and nine. Fait à Bruxelles, le trente novembre deux mille neuf. Fatto a Bruxelles, addì trenta novembre duemilanove. Briselē, divi tūkstoši devītā gada trīsdesmitajā novembrī. Priimta du tūkstančiai devintų metų lapkričio trisdešimtą dieną Briuselyje. Kelt Brüsszelben, a kétezer-kilencedik év november harmincadik napján. Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta'Novembru tas-sena elfejn u disgħa. Gedaan te Brussel, de dertigste november tweeduizend negen. Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego listopada roku dwa tysiące dziewiątego. Feito em Bruxelas, em trinta de Novembro de dois mil e nove. Întocmit la Bruxelles, la treizeci noiembrie două mii nouă. V Bruseli tridsiateho novembra dvetisícdeväť. V Bruslju, dne tridesetega novembra leta dva tisoč devet. Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayhdeksän. Som skedde i Bryssel den trettionde november tjugohundranio. За държавите-членки Por los Estados miembros Za členské státy For medlemsstaterne Für die Mitgliedstaaten Liikmesriikide nimel Για τα κράτη μέλη For the Member States Pour les États membres Per gli Stati membri Dalībvalstu vārdā Valstybių narių vardu A tagállamok részéről Għall-Istati Membri Voor de lidstaten W imieniu państw członkowskich Pelos Estados-Membros Pentru statele membre Za členské štáty Za države članice Jäsenvaltioiden puolesta På medlemsstaternas vägnar За Европейската общност Por la Comunidad Europea Za Evropské společenství For Det Europæiske Fællesskab Für die Europäische Gemeinschaft Euroopa Ühenduse nimel Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα For the European Community Pour la Communauté européenne Per la Comunità europea Eiropas Kopienas vārdā Europos bendrijos vardu Az Európai Közösség részéről Għall-Komunità Ewropea Voor de Europese Gemeenschap W imieniu Wspólnoty Europejskiej Pela Comunidade Europeia Pentru Comunitatea Europeană Za Európske spoločenstvo Za Evropsko skupnost Euroopan yhteisön puolesta För Europeiska gemenskapen За Хашемитското кралство Йордания Por el Reino Hachemita de Jordania Za Jordánské hášimovské království For Det Hashemitiske Kongerige Jordan Für das Haschemitische Königreich Jordanien Jordaania Hašimiidi Kuningriigi nimel Για το Χασεμιτικό Βασίλειο της Ιορδανίας For the Hashemite Kingdom of Jordan Pour le Royaume hachémite de Jordanie Per il Regno hashemita di Giordania Jordānijas Hāšemītu Karalistes vārdā Jordanijos Hašimitų Karalystės vardu A Jordán Hasimita Királyság részéről Għar-Renju Ħaxemit tal-Ġordan Voor het Hasjemitisch Koninkrijk Jordanië W imieniu Jordańskiego Królestwa Haszymidzkiego Pelo Reino Hachemita da Jordânia Pentru Regatul Hașemit al Iordaniei Za Jordánske hášimovské kráľovstvo Za Hašemitsko kraljevino Jordanijo Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan puolesta På Hashemitiska konungariket Jordaniens vägnar