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Decisione della Commissione del 30 giugno 2008 relativa al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE) (2008/591/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1, in particolare l’articolo 18,

In conformità dell’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE, la Commissione dovrebbe garantire che, nella conduzione delle sue attività, sia osservata nei confronti di ogni misura di esecuzione una partecipazione equilibrata degli Stati membri e delle parti interessate.

La direttiva 2005/32/CE prevede che tali parti si riuniscano in un forum consultivo, per cui è necessario definire i compiti e la struttura di tale organo.

Il forum consultivo dovrebbe assistere la Commissione nella stesura di un piano di lavoro, contribuire alla definizione e modifica delle misure di esecuzione e all’esame dell’efficacia dei meccanismi istituiti per la sorveglianza del mercato, nonché alla valutazione degli accordi volontari e di altre misure di autoregolamentazione.

Il forum consultivo dovrebbe essere composto dai rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al prodotto o gruppo di prodotti in questione, come l’industria comprese le PMI e le imprese artigiane, i sindacati, i venditori all’ingrosso e al dettaglio, gli importatori, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni dei consumatori.

Occorre stabilire norme per la divulgazione di informazioni da parte dei membri del forum consultivo, fatte salve le norme sulla sicurezza allegate al regolamento interno della Commissione mediante la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom2.

I dati personali relativi ai membri del forum consultivo dovrebbero essere trattati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati3,

DECIDE:

Art. 1 Compiti

I compiti dei membri del forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti, in appresso denominato «il forum», consistono nell’emettere pareri relativi all’elaborazione e alla modifica del piano di lavoro di cui all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2005/32/CE, e nel consigliare la Commissione sulle questioni riguardanti l’esecuzione della direttiva 2005/32/CE, come stabilito dall’articolo 16, paragrafo 2, dall’articolo 18 e dall’articolo 23 della stessa.

Art. 2 Consultazione

La Commissione può consultare il forum su qualunque questione riguardante l’esecuzione della direttiva 2005/32/CE.

Art. 3 Composizione

1. I membri del forum sono nominati dalla Commissione, la quale li sceglie fra le parti interessate al prodotto o al gruppo di prodotti in questione e che hanno risposto all’invito a presentare candidature.

2. Il forum comprende fino a 60 membri, e si compone come segue:

  1. a) un rappresentante di ciascuno Stato membro;

  2. b) un rappresentante di ciascuno Stato membro dello Spazio economico europeo;

  3. c) fino a 30 rappresentanti delle parti interessate, come previsto all’articolo 18 della direttiva 2005/32/CE.

3. Ciascun membro designa la persona che lo rappresenterà alle riunioni del forum a seconda della sua competenza ed esperienza nel settore trattato.

4. I membri del forum sono nominati per un periodo di 3 anni rinnovabile e rimangono in carica fino a che non sono sostituiti in conformità del paragrafo 3 o fino allo scadere del loro mandato.

5. I membri possono essere sostituiti per il periodo restante del loro mandato in uno dei casi seguenti:

  1. a) dimissioni;

  2. b) incapacità di contribuire efficacemente ai lavori del forum;

  3. c) mancata osservanza dell’articolo 287 del trattato.

6. L’elenco dei membri e le successive modifiche a tale elenco sono pubblicati sui siti Internet della direzione generale Imprese e industria e della direzione generale Energia e trasporti, nonché nel registro dei gruppi d’esperti della Commissione.

Art. 4 Funzionamento

1. Il forum è presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Sentito il presidente, possono essere istituiti dei sottogruppi al fine di esaminare questioni specifiche nel quadro di un mandato stabilito dal forum stesso. Tali sottogruppi vengono disciolti non appena hanno assolto al proprio mandato.

3. Il presidente può invitare esperti od osservatori con competenze specifiche su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del forum o dei sottogruppi, se lo ritiene necessario o utile.

4. Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del forum o di un suo sottogruppo non possono essere divulgate se, per la Commissione, tali informazioni si riferiscono ad argomenti confidenziali.

5. Il forum e i suoi sottogruppi si riuniscono di norma nei locali della Commissione conformemente alle procedure ed al calendario da questa stabiliti. La Commissione cura i servizi di segreteria. Alle riunioni del forum e dei suoi sottogruppi possono partecipare altri funzionari della Commissione interessati ai lavori.

6. Il regolamento interno del forum è definito in allegato.

7. La Commissione può pubblicare o caricare su Internet, nella lingua originale del documento interessato, sintesi, conclusioni, conclusioni parziali o documenti di lavoro del forum.

Art. 5 Rimborsi spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e le eventuali spese di vitto e alloggio a un rappresentante per Stato membro e agli esperti tecnici invitati a norma dell’articolo 4, paragrafo 3 in relazione alle attività del forum, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri del forum, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al forum dal competente servizio della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2008. Per la Commissione Günter Verheugen Vicepresidente