DECISIONE 2008/651/PESC/GAI DEL CONSIGLIO del 30 giugno 2008 relativa alla firma, a nome dell’Unione Europea, di un accordo tra l’Unione Europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione Europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
Il 28 febbraio 2008 il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dalla Commissione, ad avviare negoziati per un accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana. Tali negoziati hanno avuto esito positivo ed è stato redatto un progetto di accordo.
L’accordo contiene dettagliate garanzie circa la protezione dei dati PNR trasferiti dall’Unione europea per i voli passeggeri a destinazione dell’Australia o in provenienza dalla stessa.
L’Australia e l’Unione europea riesamineranno periodicamente l’attuazione dell’accordo, affinché le parti possano porre in atto quanto ritenuto necessario alla luce di tale riesame.
È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
L’articolo 15, paragrafo 2, dell’accordo dispone che l’accordo sarà applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della firma. Gli Stati membri dovrebbero quindi dare effetto alle sue disposizioni a decorrere da tale data conformemente alla normativa nazionale vigente. Una dichiarazione a tal fine sarà resa all’atto della firma dell’accordo,
DECIDE:
Art. 1
La firma dell’accordo tra l’Unione europea e l’Australia sul trattamento e sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) originari dell’Unione europea da parte dei vettori aerei all’amministrazione doganale australiana è approvata a nome dell’Unione europea, con riserva della conclusione del suddetto accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome dell’Unione europea, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
A norma dell’articolo 15, paragrafo 2 dell’accordo, le disposizioni di quest’ultimo si applicano su base provvisoria conformemente alla normativa nazionale vigente, a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore. La dichiarazione allegata relativa all’applicazione provvisoria dev’essere resa all’atto della firma.
Fatto a Bruxelles, addì 30 giugno 2008. Per il Consiglio Il presidente D. RUPEL