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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 22 luglio 2008 relativa alla firma e all’applicazione provvisoria di un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea (2008/777/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 44, paragrafo 2, l’articolo 47, paragrafo 2, terza frase, l’articolo 55, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 71, l’articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto il trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

Il 23 ottobre 2006 il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, a negoziare con la Repubblica del Kazakhstan un protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.

È opportuno firmare, a nome delle Comunità europee e dei loro Stati membri, il protocollo, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva.

È opportuno applicare il protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la conclusione formale del medesimo,

DECIDE:

Art. 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare, in nome delle Comunità europee e dei suoi Stati membri, il protocollo dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, per tener conto dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

In attesa della sua entrata in vigore, il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dal 1o gennaio 2007.

Fatto a Bruxelles, addì 22 luglio 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER