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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 15 settembre 2008 relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2009/305/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con lo Stato d'Israele su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio, del 5 giugno 2003, che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

È opportuno firmare l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e lo Stato d'Israele su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, con riserva della conclusione dello stesso.

Art. 3

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 8, paragrafo 1 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 15 settembre 2008. Per il Consiglio Il presidente B. KOUCHNER