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Decisione della Commissione del 16 settembre 2008 relativa alla nomina di un rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea dei medicinali (2008/735/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l’autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l’Agenzia europea per i medicinali1, in particolare l’articolo 65,

A norma dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 726/2004 il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali (di seguito «l’Agenzia») comprende due rappresentanti della Commissione.

In seguito a una ridistribuzione di funzioni nell’ambito della Commissione occorre nominare un nuovo membro del consiglio di amministrazione dell’Agenzia appartenente alla direzione generale Salute e consumatori e un supplente che lo sostituisca in caso di assenza e voti in sua vece,

DECIDE:

Art. 1

Il rappresentante della Commissione presso il consiglio di amministrazione dell’Agenzia europea per i medicinali è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

  1. a) consigliere principale con interesse specifico per la salute pubblica che presta consulenza al direttore generale della direzione generale Salute e consumatori in merito alla strategia sulla salute e assiste il direttore della direzione Sanità pubblica e valutazione dei rischi.

Il rappresentante supplente è la persona che occupa la seguente posizione ed esercita le seguenti funzioni:

  1. b) capo dell’unità Strategia sanitaria e sistemi sanitari che comprende il compito di definire e formulare le politiche e gli interventi nel campo della sanità pubblica, inclusi i prodotti farmaceutici, e di dirigere le attività dell’unità sulla base del programma di lavoro della direzione generale Salute e consumatori e/o della direzione Sanità pubblica e valutazione dei rischi.

Art. 2

La presente decisione si applica alle persone che occupano, anche temporaneamente, le posizioni di cui all’articolo 1 alla data di adozione della presente decisione, o ai loro successori in tali posizioni.

Art. 3

Il direttore generale della direzione generale Salute e consumatori comunica al presidente del consiglio di amministrazione e al direttore dell’Agenzia i nominativi delle persone che occupano le posizioni di cui all’articolo 1 ed eventuali modifiche.

Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2008. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione