Decisione del Consiglio del 25 settembre 2008 che approva a nome della Comunità l'allegato 8 della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere (2009/161/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
La convenzione internazionale del 1982 sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere («la convenzione») è stata approvata con regolamento (CEE) n. 1262/84 del Consiglio1.
L'articolo 22 della convenzione, in combinato disposto con l'allegato 7 della stessa, prevede che il comitato di gestione della convenzione possa proporre e adottare emendamenti della convenzione. Tali emendamenti devono essere accettati a meno che una parte contraente non sollevi obiezioni entro i 12 mesi successivi alla data in cui le Nazioni Unite hanno comunicato alle parti contraenti l'emendamento proposto.
Il comitato trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) ha deciso, nella sessione del febbraio 1999, che era opportuno procedere ad una revisione della convenzione al fine di includervi disposizioni intese ad agevolare il passaggio dei veicoli alle frontiere.
Il gruppo di lavoro dell'UN/ECE sulle questioni doganali attinenti ai trasporti ha successivamente formulato progetti di proposte finalizzate ad aggiungere alla convenzione un nuovo allegato 8 al fine di integrare le disposizioni esistenti.
L'allegato è stato adottato dal comitato di gestione della convenzione nell'ottobre 2007 e, poiché non sono state sollevate obiezioni, ha preso effetto a decorrere dal 20 maggio 2008.
L'allegato 8 della convenzione mira ad agevolare il commercio internazionale mediante la riduzione, l'armonizzazione e il coordinamento delle procedure e delle formalità amministrative relative al controllo delle merci alle frontiere, in particolare per animali vivi e merci deperibili. L'allegato 8 mira anche a migliorare le operazioni ai valichi di frontiera, nonché le questioni tecniche attinenti al reciproco riconoscimento dei certificati internazionali di controllo tecnico e di pesatura dei veicoli.
L'agevolazione del commercio internazionale e l'abolizione degli ostacoli tecnici agli scambi costituiscono obiettivi della politica commerciale comune e rientrano pertanto nell'ambito delle competenze esclusive della Comunità.
La posizione della Comunità in merito alla modifica proposta della convenzione è stata approvata nel luglio 2005.
È pertanto opportuno approvare la modifica alla convenzione,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l'allegato 8 della convenzione internazionale sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere.
Il testo dell'allegato è accluso alla presente decisione.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008. Per il Consiglio Il presidente L. Chatel