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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 25 settembre 2008 concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (2008/797/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

Nella decisione del 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio del 5 giugno 2003 che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con paesi terzi per sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

È opportuno firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Art. 1

La firma dell’accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell’India su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata a nome della Comunità, con riserva della decisione del Consiglio concernente la conclusione del suddetto accordo. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo a nome della Comunità, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine1.

Art. 4

Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 7, paragrafo 2 dell’accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008. Per il Consiglio Il presidente L. CHATEL