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Decisione del Consiglio del 25 settembre 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (2008/801/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, l’articolo 57, paragrafo 2, l’articolo 95, l’articolo 107, paragrafo 5, l’articolo 179, l’articolo 181a, l’articolo 190, paragrafo 5, l’articolo 195, paragrafo 4, l’articolo 199, l’articolo 207, paragrafo 3, l’articolo 218, paragrafo 2, gli articoli 279, 280 e 283, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Gli elementi della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione (di seguito «la convenzione»), che sono di competenza comunitaria, sono stati negoziati dalla Commissione, a nome della Comunità, con l’approvazione del Consiglio.

Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare l’adesione della Comunità alla convenzione in questione.

I negoziati si sono conclusi con un esito positivo e lo strumento risultante è stato firmato a nome della Comunità il 15 settembre 2005, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa alla firma, a nome della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione.

Alcuni Stati membri hanno aderito alla convenzione, mentre in altri Stati membri il processo di ratifica è tuttora in corso.

Sono state soddisfatte le condizioni richieste per il deposito da parte della Comunità europea dello strumento di approvazione di cui all’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione.

La convenzione dovrebbe essere approvata per consentire alla Comunità di diventarne parte nei limiti delle sue competenze.

In occasione del deposito dello strumento di approvazione, la Comunità dovrebbe anche depositare una dichiarazione relativa al proprio ambito di competenza con riferimento alle materie disciplinate dalla convenzione, a norma dell’articolo 67, paragrafo 3, della convenzione.

La Comunità dovrebbe inoltre, quando deposita lo strumento di approvazione, depositare una dichiarazione relativa alla soluzione delle controversie, a norma dell’articolo 66, paragrafo 2, della convenzione,

DECIDE:

Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2008. Per il Consiglio Il presidente B. Hortefeux