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Decisione n. 1098/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 riguardante l’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (2010) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

visto il parere del Comitato delle regioni2,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato3,

La lotta alla povertà e all’esclusione sociale è uno degli impegni fondamentali dell’Unione europea e dei suoi Stati membri.

Il trattato di Amsterdam nel 1997 ha aggiunto nuove disposizioni sulla lotta all’emarginazione sociale agli esistenti ambiti di attività su cui vertono le disposizioni di politica sociale del trattato CE, in particolare gli articoli 136 e 137, e ha creato un nuovo quadro giuridico e una nuova base giuridica per nuovi impegni politici in questo settore.

Il Consiglio europeo tenutosi a Lisbona il 23 e 24 marzo 2000 ha riconosciuto l’inaccettabilità della portata della povertà e dell’esclusione sociale. La costruzione di un’Unione europea più inclusiva è stata quindi considerata elemento fondamentale per il raggiungimento dell’obiettivo strategico decennale dell’Unione, consistente nella realizzazione di una crescita economica con nuovi e migliori posti di lavoro e una maggiore coesione sociale.

Il Consiglio europeo di Lisbona ha invitato gli Stati membri e la Commissione ad avviare iniziative per imprimere «una svolta decisiva alla lotta contro la povertà» entro il 2010. Il Consiglio europeo di Lisbona ha quindi deciso di adottare un metodo aperto di coordinamento (OMC) in questo settore.

Sin dall’inizio, l’OMC per la protezione sociale e l’inclusione sociale ha costituito uno strumento importante per sostenere tale impegno politico e rafforzare la capacità dell’Unione europea di coadiuvare gli Stati membri nei loro sforzi per rafforzare la coesione sociale in Europa.

L’OMC contribuisce ad approfondire l’apprendimento reciproco e ha rafforzato la consapevolezza del carattere multidimensionale dell’esclusione e della povertà. L’OMC crea quindi le condizioni necessarie a produrre un impatto più profondo sul terreno e a rendere l’interesse che l’Unione europea ripone nei valori sociali più visibile ai suoi cittadini.

Malgrado i risultati ottenuti, una parte significativa della popolazione vive ancora nelle privazioni, ha un accesso limitato e diseguale ai servizi o è esclusa dalla società. La relazione congiunta per il 2008 sulla protezione sociale e sull’inclusione sociale sottolinea il fatto che nell’Unione europea 78 milioni di persone, di cui 19 milioni di bambini, sono esposti al rischio di povertà. Il divario di genere è di circa due punti percentuali.

Inoltre, la ripartizione ineguale della ricchezza e la grave povertà sono motivo di crescente preoccupazione in seno all’Unione.

Nell’interesse della coesione sociale ed economica, occorre fornire sostegno alle regioni meno favorite, alle zone che soffrono di svantaggi strutturali permanenti, alle regioni ultraperiferiche, a determinate isole e Stati membri insulari e alle aree interessate dalla recente deindustrializzazione o riconversione industriale.

L’esclusione sociale compromette il benessere dei cittadini limitando la loro capacità di esprimersi e di partecipare alla società. L’anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale (di seguito «l’anno europeo») dovrebbe pertanto conferire la necessaria visibilità a tale aspetto.

Nella risoluzione del 15 novembre 2007 sull’inventario della realtà sociale, il Parlamento europeo ha sottolineato che il rafforzamento della coesione sociale e l’eradicazione della povertà e dell’esclusione sociale devono diventare una priorità politica per l’Unione europea.

La lotta alla povertà e all’esclusione sociale deve essere perseguita sia sul piano interno, in seno all’Unione europea, sia su quello esterno, in linea con gli obiettivi di sviluppo del millennio delle Nazioni Unite sottoscritti dall’Unione europea e dagli Stati membri.

Il problema della povertà e dell’esclusione sociale assume forme estese, complesse e multidimensionali. Esse sono correlate ad un ampio numero di fattori, ad esempio al reddito e alle condizioni di vita, alla necessità di possibilità di istruzione e di lavoro dignitoso, all’efficacia dei sistemi di protezione sociale, all’alloggio, all’accesso a servizi sanitari di qualità, e alla cittadinanza attiva. È auspicabile pertanto che i soggetti interessati siano coinvolti in tutte le aree di intervento.

Di conseguenza, la prevenzione e la lotta contro la povertà necessitano di politiche multidimensionali a livello nazionale, regionale e locale, che assicurino un equilibrio tra politiche economiche e sociali e strategie mirate per categorie o persone in situazioni di particolare vulnerabilità. L’anno europeo può contribuire a dare impulso a tali politiche pluridimensionali e all’ulteriore sviluppo di pertinenti indicatori.

L’agenda sociale 2005-2010, che integra e sostiene la strategia di Lisbona, svolge un ruolo fondamentale nella promozione della dimensione sociale della crescita economica e della partecipazione attiva dei cittadini alla società e al mercato del lavoro. Una delle priorità dell’agenda sociale è la promozione delle pari opportunità per tutti come strumento verso la solidarietà sociale e intergenerazionale e la creazione di una società senza povertà e più inclusiva.

Nei rispettivi piani d’azione nazionali per l’inclusione sociale, vari Stati membri sottolineano il rischio elevato di povertà e/o di esclusione al quale sono esposti gruppi particolari, tra cui bambini, giovani che abbandonano prematuramente gli studi, famiglie monoparentali, famiglie numerose, famiglie monoreddito, giovani, in particolare giovani donne, persone anziane, migranti e minoranze etniche, disabili e persone che se ne occupano, senzatetto, disoccupati, in particolare i disoccupati di lunga durata, detenuti, donne e bambini vittime di violenza nonché tossicomani. Le politiche nazionali e le misure di sostegno destinate ai gruppi più vulnerabili potrebbero svolgere un ruolo importante nella lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.

L’occupazione dignitosa può ridurre significativamente il rischio di povertà di un individuo. Tuttavia l’occupazione di per sé non sempre rappresenta una condizione sufficiente per uscire dalla povertà, e il tasso di rischio di povertà resta del resto relativamente elevato anche per le persone che hanno un lavoro. La povertà per le persone che lavorano dipende dall’esiguità delle retribuzioni, dal divario retributivo tra uomini e donne, dalle scarse competenze, dalle limitate possibilità di formazione professionale, dalla necessità di conciliare lavoro e vita familiare, da condizioni di impiego e di lavoro precarie, come pure da condizioni familiari difficili. La qualità dell’occupazione e il sostegno sociale ed economico sono quindi essenziali per affrancarsi dalla povertà.

Anche la mancanza di competenze e di qualifiche di base adatte alle sempre nuove esigenze del mercato del lavoro costituisce un ostacolo importante all’integrazione nella società. Esiste un rischio crescente di nuove spaccature nella società tra coloro che hanno accesso all’apprendimento permanente per migliorare la loro capacità di inserimento professionale e di adeguamento e per facilitare il loro sviluppo personale e la loro cittadinanza attiva, e coloro che rimangono esclusi e subiscono varie forme di discriminazione. Le persone che non posseggono le competenze adeguate incontrano maggiori difficoltà ad accedere al mercato del lavoro e a trovare un’occupazione di qualità, sono maggiormente soggette a lunghi periodi senza lavoro o, qualora ne trovino uno, ad occupare posti di lavoro a bassa retribuzione.

La disponibilità e la capacità di utilizzare le tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) sta diventando sempre di più una condizione essenziale per l’integrazione. Una dichiarazione ministeriale approvata a Riga l’11 giugno 2006 auspica una società dell’informazione per tutti.

Un’ampia adesione della popolazione e un ampio sostegno politico sono fondamentali per il successo dell’azione comunitaria di lotta alla povertà e all’esclusione sociale. Anche l’applicazione efficace della legislazione europea in materia di pari opportunità e di non discriminazione supporta le finalità dell’anno europeo. L’anno europeo dovrebbe pertanto agire come catalizzatore per sensibilizzare i cittadini, dare più slancio e forza all’azione e favorire lo scambio delle migliori prassi tra gli Stati membri, le autorità locali e regionali e le organizzazioni internazionali coinvolte nella lotta contro la povertà. Esso dovrebbe contribuire ad attirare l’attenzione politica e a mobilitare tutti gli interessati al fine di far avanzare e rafforzare l’OMC sulla protezione sociale e sull’inclusione sociale nonché al fine di promuovere ulteriori azioni e iniziative a livello comunitario e nazionale in tale settore, in cooperazione con le persone colpite dalla povertà e i loro rappresentanti.

L’anno europeo dovrebbe dare impulso a politiche di inclusione attive in quanto strumenti atti a prevenire la povertà e l’esclusione sociale e dovrebbe contribuire a promuovere le migliori prassi in tal campo nel quadro dell’OMC.

I diversi gradi di progresso registrato nei vari Stati membri e la diversità in termini di contesti socioeconomici e culturali e di sensibilità rendono opportuno decentrare a livello nazionale un’ampia parte delle azioni previste dall’anno europeo, attraverso un sistema di gestione centralizzata indiretta secondo le procedure di cui all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee5.

Tuttavia, la definizione delle priorità politiche su scala nazionale dovrebbe essere controllata dalla Commissione in modo da garantire la coerenza con gli obiettivi strategici convenuti per l’anno europeo e quindi con gli obiettivi comuni fissati per l’OMC.

Un efficace coordinamento di tutte le parti coinvolte a livello comunitario, nazionale, regionale e locale è un requisito fondamentale per garantire il successo dell’anno europeo. I partner regionali e locali hanno una funzione particolare da svolgere nella promozione degli interessi delle persone che vivono in condizioni di povertà o esclusione sociale.

La partecipazione all’anno europeo dovrebbe essere aperta agli Stati membri, ai paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) che hanno sottoscritto l’accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), conformemente alle disposizioni di tale accordo, ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione e ai paesi dei Balcani occidentali, conformemente alle condizioni di cui ai rispettivi accordi, nonché ai paesi che rientrano nella politica europea di vicinato (PEV), conformemente alle disposizioni di cui al documento strategico del maggio 2004 e ai piani d’azione nazionali.

L’anno europeo può contribuire a migliorare il coordinamento tra i programmi e le iniziative esistenti a livello comunitario in materia di lotta contro la povertà e l’esclusione sociale, fra cui l’OMC per la protezione e l’inclusione sociale.

Dovrebbero essere assicurate la coerenza e la complementarità con altre azioni comunitarie, in particolare con il programma Progress, i fondi strutturali e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), l’azione per combattere la discriminazione e promuovere la parità tra uomini e donne e i diritti fondamentali e l’azione in materia di istruzione e formazione, cultura e dialogo interculturale, gioventù, cittadinanza, immigrazione e asilo, e ricerca.

L’anno europeo dovrebbe portare avanti le migliori prassi ereditate dai precedenti anni europei, fra cui l’anno europeo delle pari opportunità per tutti (2007) e l’anno europeo del dialogo interculturale (2008).

La presente decisione istituisce, per l’intera durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria6.

Le misure necessarie per l’esecuzione della presente decisione dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione7,

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, data la necessità, tra gli altri aspetti, di partenariati multilaterali e di scambiare informazioni a livello transnazionale e di diffondere le prassi ottimali su scala comunitaria, e possono dunque, a causa delle dimensioni dell’azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

DECIDONO:

Art. 1 Anno europeo

Per contribuire all’azione comunitaria di lotta all’esclusione sociale, l’anno 2010 è designato «anno europeo della lotta alla povertà e all’esclusione sociale» (di seguito «l’anno europeo»).

Art. 2 Obiettivi e principi guida

1. Gli obiettivi e i principi guida dell’anno europeo sono i seguenti:

  1. a) riconoscimento di diritti — riconoscere il diritto fondamentale delle persone in condizioni di povertà e di esclusione sociale di vivere dignitosamente e di far parte a pieno titolo della società. L’anno europeo sensibilizzerà maggiormente il pubblico alla situazione delle persone in condizione di povertà, prestando particolare attenzione alle categorie o alle persone in situazioni vulnerabili e contribuirà ad agevolare il loro efficace accesso ai diritti sociali, economici e culturali, a risorse sufficienti e a servizi di qualità. L’anno europeo contribuirà anche a combattere gli stereotipi e la stigmatizzazione;

  2. b) responsabilità condivisa e partecipazione — aumentare la partecipazione pubblica alle politiche e alle azioni di inclusione sociale, sottolineando la responsabilità collettiva e individuale nella lotta alla povertà e all’esclusione sociale e l’importanza di promuovere e sostenere le attività di volontariato. L’anno europeo promuoverà la partecipazione dei soggetti pubblici e privati, tra l’altro mediante partenariati dinamici. Esso favorirà la sensibilizzazione e l’impegno, creando possibilità di partecipazione per tutti i cittadini, in particolare per coloro che hanno un’esperienza diretta o indiretta della povertà;

  3. c) coesione — promuovere una società più coesa, sensibilizzando i cittadini sui vantaggi offerti a tutti da una società senza povertà, che consente l’equità distributiva e nella quale nessuno è emarginato. L’anno europeo promuoverà una società che sostiene e sviluppa la qualità della vita, ivi compresa la qualità delle competenze e dell’occupazione, il benessere sociale, ivi compreso il benessere dei bambini e la parità di opportunità per tutti. Tale società garantirà inoltre lo sviluppo sostenibile e la solidarietà intergenerazionale e intragenerazionale nonché la coerenza politica dell’azione intrapresa dall’Unione europea su scala mondiale;

  4. d) impegno e azioni concrete — riaffermare il fermo impegno politico dell’Unione europea e degli Stati membri ad attivarsi con determinazione per eliminare la povertà e l’esclusione sociale e promuovere tale impegno con azioni a tutti i livelli del potere. Sulla scorta dei risultati e del potenziale dell’OMC per la protezione sociale e l’inclusione sociale, l’anno europeo rafforzerà l’impegno politico, richiamando l’attenzione politica e mobilitando tutte le parti interessate, a favore della prevenzione della povertà e dell’esclusione sociale e della lotta alle medesime e imprimerà un nuovo slancio all’azione dell’Unione europea e degli Stati membri in questo campo.

2. Nell’attuare tali obiettivi, la Comunità e gli Stati membri tengono conto delle priorità elencate nella parte IV dell’allegato.

Art. 3 Contenuto delle azioni

1. Le azioni a livello comunitario e nazionale volte a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2 possono, in particolare, consistere in:

  1. a) incontri e manifestazioni;

  2. b) campagne informative, promozionali ed educative;

  3. c) indagini e studi a livello comunitario o nazionale basati all’occorrenza su raccolte di dati suddivisi per genere.

2. I particolari delle azioni di cui al paragrafo 1 figurano nell’allegato.

3. Tutte le azioni rivolte ad un più vasto pubblico sono accessibili da parte di tutti, comprese le persone che versano in condizioni di povertà e le persone disabili.

Art. 4 Integrazione della dimensione di genere

L’anno europeo tiene conto dei diversi rischi e livelli di povertà e di esclusione sociale vissuti dalle donne e dagli uomini. In sede di attuazione dell’anno europeo la Comunità e gli Stati membri tengono conto dell’integrazione della dimensione di genere.

Art. 5 Cooperazione e attuazione a livello comunitario

1. Le misure necessarie per l’attuazione della presente decisione sono adottate secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

2. La Commissione provvede all’attuazione delle azioni comunitarie di cui alla presente decisione conformemente all’allegato.

3. In particolare, allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 2, la Commissione adotta le misure necessarie per garantire la coerenza e la complementarità delle azioni e delle iniziative comunitarie di cui all’articolo 10.

4. La Commissione organizza uno scambio di pareri periodico con le parti interessate, incluse quelle che lavorano a contatto con persone che vivono in povertà, soprattutto a livello europeo, sulla concezione, sull’attuazione, sulla verifica e sulla valutazione dell’anno europeo. Essa mette tutte le informazioni pertinenti a disposizione del pubblico.

5. La Commissione coinvolge strettamente il comitato per la protezione sociale nella preparazione e nell’attuazione dell’anno europeo, eventualmente informando o coinvolgendo altri comitati competenti.

6. La Commissione coopera nei modi opportuni con le altre istituzioni, organismi, uffici ed agenzie dell’Unione europea.

Art. 6 Cooperazione e attuazione a livello nazionale

1. Ogni Stato membro designa un «organismo nazionale di attuazione» incaricato di organizzare la propria partecipazione all’anno europeo e di garantire il coordinamento a livello nazionale. L’organismo nazionale di attuazione è responsabile dell’elaborazione del programma nazionale e della definizione delle priorità dell’anno europeo, nonché della selezione delle azioni da proporre per un finanziamento comunitario. La strategia e le priorità nazionali dell’anno europeo sono determinate conformemente agli obiettivi di cui all’articolo 2.

2. La procedura di concessione del finanziamento comunitario per le azioni da intraprendere a livello nazionale figura nella parte II dell’allegato.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti, in particolare nell’elaborazione del programma nazionale e ogni qualvolta necessario durante l’attuazione dell’anno europeo, l’organismo nazionale di attuazione si concerta strettamente e coopera con una vasta gamma di parti interessate, tra cui le organizzazioni della società civile e le organizzazioni che difendono o rappresentano gli interessi delle persone vittime della povertà e dell’esclusione sociale, le parti sociali e le autorità regionali e locali.

Art. 7 Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato (di seguito «il comitato»).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

3. I rappresentanti di ciascuno Stato membro in seno al comitato sono nominati, ove possibile, dall’organismo nazionale di attuazione di cui all’articolo 6, paragrafo 1.

Art. 8 Disposizioni finanziarie

1. Le azioni a livello comunitario, descritte nella parte I dell’allegato, possono essere finanziate a concorrenza dell’80 % o essere oggetto di appalto pubblico finanziato dal bilancio generale dell’Unione europea.

2. Le azioni a livello nazionale, regionale o locale possono essere cofinanziate dal bilancio generale dell’Unione europea fino a un massimo del 50 % dei costi ammissibili complessivi delle azioni conformemente alla procedura di cui alla parte II dell’allegato.

Art. 9 Procedura di presentazione e di selezione delle domande

1. Le decisioni in merito al finanziamento delle azioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, sono adottate dalla Commissione secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 7, paragrafo 2.

2. Le domande di assistenza finanziaria per azioni di cui all’articolo 8, paragrafo 2, sono presentate alla Commissione dagli organismi nazionali di attuazione conformemente alla procedura di cui alla parte II dell’allegato.

Art. 10 Coerenza e complementarità

1. La Commissione, in cooperazione con i paesi partecipanti, garantisce la coerenza fra le azioni previste dalla presente decisione e altre azioni e iniziative comunitarie, nazionali, regionali e locali.

2. Inoltre, essi garantiscono la massima complementarità tra l’anno europeo e le iniziative e risorse esistenti a livello comunitario, nazionale e regionale, se queste ultime possono contribuire a raggiungere gli obiettivi dell’anno europeo.

Art. 11 Paesi partecipanti

La partecipazione all’anno europeo è aperta:

  1. a) agli Stati membri;

  2. b) ai paesi candidati che beneficiano di una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel rispettivo accordo quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

  3. c) ai paesi dei Balcani occidentali, secondo le modalità da definire con questi paesi nell’ambito degli accordi quadro sui principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari;

  4. d) ai paesi EFTA che hanno sottoscritto l’accordo SEE, conformemente alle disposizioni di tale accordo;

  5. e) ai paesi partner della PEV, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nel documento strategico del maggio 2004 e nei piani d’azione nazionali. L’eventuale sostegno finanziario comunitario ad attività organizzate in tale contesto da paesi partner della PEV è disciplinato dallo strumento della PEV conformemente alle priorità e alle procedure stabilite nel quadro della cooperazione generale con tali paesi.